Vademecum Generale
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+ Informazioni utili

Dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13.00 e dalle ore 15:30 alle ore 19:30.
Gli appuntamenti vanno fissati con almeno due giorni di anticipo.
Per i contatti telefonici: dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:30 alle ore 19:30.

Per contattare lo Studio andranno utilizzati esclusivamente il numero di telefono (0825.1728928) e la casella email comunicata dallo Studio. Chiamate ad altri numeri ovvero email indirizzate ad altre caselle di posta non saranno prese in considerazione e non avranno seguito.

Alle eventuali comunicazioni inviate allo Studio in formato elettronico via email si prega di aggiungere la richiesta di conferma lettura al proprio messaggio di posta elettronica. Le email che non hanno ricevuto la conferma di lettura avvenuta non sono da considerarsi lette e i documenti ivi contenuti non sono da considerarsi acquisiti dallo Studio Ingenito.

Per problematiche onerose in termini di tempo, ovvero di natura complessa o delicata, al fine di garantire un miglior servizio, si raccomanda vivamente di procedere tramite una richiesta scritta per un appuntamento, indicandone per sommi capi la natura e gli aspetti salienti, in modo poter approfondire quanto proposto dal cliente avendo adeguatamente sviscerato ogni possibile criticità.

 

Nel nostro sito internet è possibile reperire informazioni circa le scadenze fiscali e amministrative che riguardano la maggioranza delle fattispecie richieste dai clienti nonché la principale documentazione fornita dallo Studio (circolari, tabelle, ecc.).

Vademecum Specifico per categoria cliente
Questo Vademecum, realizzato dallo Studio Ingenito, ha l’obiettivo di fornire in una forma sintetica e organica alcune informazioni che, per quanto magari a Te già note, può esserti utile trovare in un unico documento appositamente redatto per il Cliente. Abbiamo evitato termini tecnici e non abbiamo considerato tutte le varie casistiche che si potrebbero verificare, ma ci siamo limitati ai casi più frequenti. Lo Studio svolge l’attività per le imprese, strutturate sia in forma individuale sia societaria, per professionisti, per enti no-profit e per privati. Selezionare la categoria sottostante di proprio interesse per consultare le informazioni su misura per Te.

+ Professionisti

Con l’avvento della fattura elettronica non è più necessario consegnare pacchi di fatture allo Studio. Basta consegnare solo i documenti che non transitano sul Sistema di Interscambio SDI. Il  Sistema di Interscambio, gestito dall’Agenzia delle Entrate, è un sistema informatico in grado di:

  • ricevere le fatture sotto forma di file;
  • effettuare controlli sui file ricevuti;
  • inoltrare le fatture verso le amministrazioni pubbliche destinatarie, o verso cessionari/committenti privati (B2B e B2C).

Al Sistema di Interscambio si accede dall’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate . E’ possibile consultare le fatture elettroniche emesse e ricevute anche dal sistema di monitoraggio fatture messo a disposizione dal ns. Studio e raggiungibile all”indirizzo internet che Vi sarà comunicato oppure dalla specifica Applicazione per smartphone Iphone o Android utilizzando credenziali private e personali.

Le copie di cortesia delle fatture elettroniche non sono da consegnare allo studio ma EVENTUALMENTE da conservare presso la Vs. sede come ricevuta di quietanza di pagamento o per controllo della merce o servizio acquistato.

E’ indispensabile consegnare allo Studio solo i documenti cartacei possibilmente entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese. Il mancato rispetto di tale termine libera lo Studio Ingenito da ogni responsabilità derivante da ritardi in comunicazioni, versamenti di imposte ed altri adempimenti tributari di qualsiasi ordine e tipo.

I regimi contabili in vigore in Italia sono tre:

REGIMI CONTABILIDESCRIZIONE REGIMI CONTABILI
Regime Semplificato per cassaLa contabilità semplificata per cassa prevede la registrazione dei soli costi e ricavi ed il reddito, salvo alcune eccezioni, si determina effettuando la differenza tra i ricavi percepiti (incassati) e le spese effettivamente sostenute (pagate). Pertanto per una corretta tenuta della contabilità è sufficiente l’integrazione dei registri IVA con l’annotazione dei ricavi o dei costi rispettivamente non incassati o pagati nel corso del periodo d’imposta (in tal modo il contribuente evita la tenuta di un apposito registro degli incassi e dei pagamenti). Oltre alle due modalità indicate (Registro degli incassi e pagamenti o integrazione dei registri IVA), l’art. 18, comma 5, del D.P.R. n. 600/73, prevede una terza modalità di tenuta della contabilità previa opzione da parte del contribuente, vincolante per almeno un triennio, secondo cui e sufficiente tenere i registri Iva con la presunzione secondo cui alla data di registrazione in tali registri corrisponda l’incasso o il pagamento.
Regime OrdinarioLa contabilità ordinaria è un regime contabile che prevede la registrazione non solo di costi e ricavi ma anche di incassi, pagamenti, versamenti e prelevamenti, attività e passività.
Regime ForfettarioLa contabilità forfettaria prevede l’esonero dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili. In regime forfettario si è  solo obbligati alla conservazione dei documenti ricevuti ed emessi. Sebbene non obbligatorio per legge, per adempiere in modo puntuale e preciso agli obblighi informativi previsti dal quadro RS della dichiarazione dei redditi e per la determinazione del reddito fiscale e previdenziale è sempre consigliabile tenere la contabilità anche se e  solo in modo elementare e semplificato.

Il regime contabile adottato per la tua attività dipende da vari fattori:

  • Obbligo di legge, esempio le società di capitali, esempio SRL, devono adottare per legge il regime ordinario;
  • Dimensione aziendali;
  • Opportunità;
  • Convenienza.

Se non si è sicuro del regime contabile adottato per la propria attività, si prega di chiedere allo Studio.

Si riporta un elenco non tassativo dei documenti da consegnare allo Studio, distinti a secondo del regime contabile adottato:

DOCUMENTIGESTIONE DOCUMENTI (Consegna, Conservazione, ecc.) rispetto al regime contabile adottato
  • Banche C/C
  • Banche C/Sbf
  • Banche C/Anticipi
  • Carte Credito
  • Carte Prepagate
  • Factor
Clienti in contabilità ordinaria:

  • Estratti Conto mensili o trimestrali cartacei con dettaglio competenze periodiche;
  • Contabili relative a versamenti, bonifici, pagamento riba, distinte presentazione effetti all’incasso e quant’altro;
  • Matrici assegni bancari con indicazione data, importo, beneficiario e causale del pagamento
    OVVERO
    Lista assegni emessi nel periodo con le medesime informazioni;
  • Per incassi con carte di credito/pos riepiloghi giornalieri distinti per cia scun strumento;
  • File excel o csv lista movimenti mensile
    OVVERO
  • Credenziali per accedere on line agli stessi.

Clienti in contabilità semplificata o in contabilità forfettaria devono conservare i documenti di cui sopra, IN MODO ORDINATO, presso la propria sede per un eventuale controllo degli organi accertatori (es. Agenzia delle Entrate, GDF).

  • Mutui
  • Finanziamenti
Tutti i clienti:

  • Per eventuali nuovi contratti fornire copia atto completa di piano ammortamento.
  • Fatture Emesse in regime di esonero della fattura elettronica
Tutti i clienti:

  • Originali fatture emesse
  • Fatture Acquisti ricevute in forma cartacea da soggetti
    esonerati F.E.
Tutti i clienti:

  • Originali fatture ricevute dai soggetti esonerati dalla fatturazione elettronica.
  • Prima Nota Cassa
Solo clienti in contabilità ordinaria:

  • Cartacea o, se possibile, in formato excel, con riportato OBBLIGATORIAMENTE il SALDO PROGRESSIVO attestante la sistematica consistenza effettiva di CASSA (tale dato troverà riscontro nella contabilità generale salvo rettifiche dovute ad errori).
  • Documenti di Spesa
Tutti i clienti:

  • Spese non documentate da fattura quali ricevute, quietanze (esempio assicurazioni, tasse di possesso, acquisto valori bollati, spese postali, etc.).
  • Compensi a lavoratori Autonomi Occasionali
Tutti i clienti:

  • Ricevute compete di tutti i dati del percipiente, del compenso e relative ritenute fiscali e previdenziali se dovute.
  •  Pagamenti Tributi
Tutti i clienti:

  • Quietanze F23;
  • Quietanze F24 (tranne quelle per modelli presentati tramite banca se già fornite credenziali accesso on line) anche quelle a ZERO per compensazioni presentate tramite altro consulente.
  • Dipendenti
  • Collaboratori
  • Amministratori
I clienti che elaborano le paghe autonomamente o presso altro consulente:

  • Fornire credenziali per accesso al portale del consulente del lavoro
    OPPURE
  • Prospetti di riepilogo per la rilevazione contabile delle paghe e dei compensi a collaboratori/amministratori;
  • Prospetti periodici/annuali per INAIL/TFR/RATEI/DATI per ISA e quant’altro;
  • Note spese trasferta se non già comprese in busta paga.
  • Altri Atti di Rilevanza Contabile
Tutti i clienti:

  • Per eventuali nuovi contratti di compravendita immobili, locazioni, leasing e simili fornire copia.
  • Documenti e notizie per la predisposizione della dichiarazione dei redditi
Tutti i clienti:

  • I documenti e le notizie per la predisposizione della dichiarazione dei redditi personale devono essere forniti allo Studio entro la metà di maggio preferibilmente in modalità telematica (EMAIL);
  • Per l’elenco dei documenti e delle notizie da consegnare allo Studio si veda l’apposita sezione –> Vademecum –> Privati –> Consegna Documenti allo Studio

 

15Il termine di emissione della fattura elettronica varia in base al tipo di fattura che andiamo ad emettere:

  • fattura elettronica immediata;
  • fattura elettronica differita.

La fattura viene considerata emessa solo dopo essere stata trasmessa al SdI (Sistema di Interscambio) e non essere stata scartata da esso (articolo 1 comma 3 del D.Lgs. 127/2015).

Emissione fattura elettronica immediata

La fattura elettronica immediata è quella che accompagna il bene o il servizio che viene venduto o comprato, o certifica il compenso percepito per un servizio reso. Deve essere inviata entro 12 giorni dal momento di effettuazione dell’operazione (articolo 6 del D.P.R. 633/72).

Emissione fattura elettronica differita

La fattura elettronica differita può essere emessa per registrare la cessione di beni e la prestazione di servizi, in alternativa alla fattura immediata. Deve essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui i beni vengono spediti/consegnati o le prestazioni vengono realmente effettuate.

Sanzione per tardiva emissione fattura elettronica

Secondo quanto previsto dall’articolo 6 del D.Lgs. 471/97, le sanzioni per tardiva emissione della fattura elettronica sono:

  • sanzione tra il 90% e il 180% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell’esercizio con un minimo di 500 euro (D.Lgs. 471/97 – articolo 6, comma 1, primo periodo e comma 4);
  • tra 250 e 2.000 euro quando la violazione non ha inciso sulla liquidazione del tributo (D.Lgs. 471/97 articolo 6, comma 1, ultimo periodo);
  • tra il 5% ed il 10% dei corrispettivi non documentati se l’operazione è esente, non imponibile, non soggetta ad IVA oppure soggetta all’inversione contabile. Quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000 (D.Lgs. 471/97, articolo 6, comma 2).

Di seguito le sanzioni amministrative applicate relative alla fattura elettronica, suddivise per tipologia di violazione:

Sanzioni fattura elettronica tardiva

Il pagamento di fatture, parcelle, proforme, ricevute etc. ad un professionista, lavoratore occasionale, procacciatore, agente di commercio, etc. deve essere comunicato al nostro studio con celerità per poter versare l’eventuale ritenuta d’acconto operata, entro i termini fissati per legge (entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento).

Le regole legate alla deduzione delle spese sostenute per l’acquisto di carburanti, da parte di imprenditori e professionisti, sono legate alla Legge n. 205/2017 la quale ha previsto l’obbligo di emissione della fattura elettronica per le cessioni di benzina e/o gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori. Infatti, è in vigore l’obbligo di certificare il corrispettivo relativo alle cessioni di carburanti e lubrificanti effettuate nei confronti di clienti che effettuano acquisti nell’esercizio di impresa, arte e professione.

A corredo di questa disposizione è previsto l’obbligo per i soggetti passivi IVA che vogliano esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA (ai sensi dell’art. 19-bis.1 lett. d) del D.p.r. 633/1972) e vogliano dedurre il costo sostenuto (ai sensi dell’art. 164, co. 1 – bis del Tuir) per il carburante acquistato per l’esercizio dell’attività di impresa, arte o professione è necessario effettuare il pagamento mediante mezzi tracciabili individuati nel Provvedimento dell’Agenzia delle entrate n. 73203/2018.
In particolare, si considerano idonei a provare l’avvenuta effettuazione delle operazioni i seguenti mezzi di pagamento:
• gli assegni, bancari e postali, circolari e non circolari;
• vaglia cambiari di cui al regio decreto n. 1736 del 21 dicembre 1933;
• vaglia postali di cui al D.p.r. n. 144/2001;
• mezzi di pagamento elettronici previsti all’art. 5 del D.Lgs n. 82/2005 tra cui, a titolo meramente esemplificativo:
o addebito diretto;
o bonifico bancario o postale;
o bollettino postale;
• carte di debito, di credito, prepagate;
• altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in conto corrente.
• Con riferimento ai versamenti relativi a carte di debito, di credito o prepagate e agli altri strumenti elettronici, è ammesso il pagamento anche avvalendosi di ATM o POS messi a disposizione dai prestatori di servizi a pagamento o mediante autorizzazione di addebiti diretti da parte dell’utilizzatore finale.
• Pagamento di carburante in contanti, deducibilità e detrazione
• Il pagamento di carburante in contanti non è consentito ai fini della detrazione dell’IVA e della deduzione del costo.

Modalità di pagamento per gli acquisti di carburante: casi particolari
Carte e buoni carburante
Il Provvedimento dell’Agenzia delle entrate individua le forme di pagamento qualificato ritenute idonee dal legislatore che trovano applicazione anche nelle ipotesi in cui, sulla scorta di specifici accordi, il pagamento avvenga in un momento diverso rispetto alla cessione.
Ciò accade, ad esempio, per le carte utilizzate nei contratti di “netting”, laddove il gestore dell’impianto di distribuzione si obbliga verso la società petrolifera a effettuare cessioni periodiche o continuative in favore dell’utente, il quale utilizza, per il prelievo, un sistema di tessere magnetiche rilasciate direttamente dalla società petrolifera.
Tale sistema è da considerarsi valido solo qualora i rapporti tra gestore dell’impianto di distribuzione e società petrolifera, nonché tra quest’ultima e l’utente, siano regolati con gli strumenti di pagamento “tracciabili” elencati nel Provvedimento n. 73203/2018.
Parimenti, restano validi i sistemi, comunque denominati, di carte (ricaricabili o meno), nonché di buoni, che consentono al cessionario l’acquisto esclusivo di carburanti con medesima aliquota IVA, quando la cessione/ricarica, documentata dalla fattura elettronica sia regolata con gli stessi strumenti di pagamento sopra richiamati.

Acquisto diretto da parte del dipendente
Sono ritenuti validi anche i pagamenti effettuati dal soggetto passivo d’imposta in via mediata, ma allo stesso riconducibili secondo una catena ininterrotta di corresponsioni con strumenti tracciabili.
Si pensi, ad esempio al rifornimento di benzina di un’autovettura aziendale che il dipendente effettua presso un distributore stradale durante una trasferta di lavoro.
Qualora il pagamento avvenga con carta di credito/debito/prepagata del dipendente e il relativo ammontare gli sia rimborsato, avvalendosi sempre di una delle modalità individuate dalla Legge (ad esempio, tramite bonifico bancario unitamente alla retribuzione), non vi è dubbio che la spesa è certamente riferibile al datore di lavoro e ne consentirà la deducibilità.

+ Imprese

Con l’avvento della fattura elettronica non è più necessario consegnare pacchi di fatture allo Studio. Basta consegnare solo i documenti che non transitano sul Sistema di Interscambio SDI. Il  Sistema di Interscambio, gestito dall’Agenzia delle Entrate, è un sistema informatico in grado di:

  • ricevere le fatture sotto forma di file;
  • effettuare controlli sui file ricevuti;
  • inoltrare le fatture verso le amministrazioni pubbliche destinatarie, o verso cessionari/committenti privati (B2B e B2C).

Al Sistema di Interscambio si accede dall’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate . E’ possibile consultare le fatture elettroniche emesse e ricevute anche dal sistema di monitoraggio fatture messo a disposizione dal ns. Studio e raggiungibile all”indirizzo internet che Vi sarà comunicato oppure dalla specifica Applicazione per smartphone Iphone o Android utilizzando credenziali private e personali.

Le copie di cortesia delle fatture elettroniche non sono da consegnare allo studio ma EVENTUALMENTE da conservare presso la Vs. sede come ricevuta di quietanza di pagamento o per controllo della merce o servizio acquistato.

E’ indispensabile consegnare allo Studio solo i documenti cartacei possibilmente entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese. Il mancato rispetto di tale termine libera lo Studio Ingenito da ogni responsabilità derivante da ritardi in comunicazioni, versamenti di imposte ed altri adempimenti tributari di qualsiasi ordine e tipo.

I regimi contabili in vigore in Italia sono tre:

REGIMI CONTABILIDESCRIZIONE REGIMI CONTABILI
Regime Semplificato per cassaLa contabilità semplificata per cassa prevede la registrazione dei soli costi e ricavi ed il reddito, salvo alcune eccezioni, si determina effettuando la differenza tra i ricavi percepiti (incassati) e le spese effettivamente sostenute (pagate). Pertanto per una corretta tenuta della contabilità è sufficiente l’integrazione dei registri IVA con l’annotazione dei ricavi o dei costi rispettivamente non incassati o pagati nel corso del periodo d’imposta (in tal modo il contribuente evita la tenuta di un apposito registro degli incassi e dei pagamenti). Oltre alle due modalità indicate (Registro degli incassi e pagamenti o integrazione dei registri IVA), l’art. 18, comma 5, del D.P.R. n. 600/73, prevede una terza modalità di tenuta della contabilità previa opzione da parte del contribuente, vincolante per almeno un triennio, secondo cui e sufficiente tenere i registri Iva con la presunzione secondo cui alla data di registrazione in tali registri corrisponda l’incasso o il pagamento.
Regime OrdinarioLa contabilità ordinaria è un regime contabile che prevede la registrazione non solo di costi e ricavi ma anche di incassi, pagamenti, versamenti e prelevamenti, attività e passività.
Regime ForfettarioLa contabilità forfettaria prevede l’esonero dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili. In regime forfettario si è  solo obbligati alla conservazione dei documenti ricevuti ed emessi. Sebbene non obbligatorio per legge, per adempiere in modo puntuale e preciso agli obblighi informativi previsti dal quadro RS della dichiarazione dei redditi e per la determinazione del reddito fiscale e previdenziale è sempre consigliabile tenere la contabilità anche se e  solo in modo elementare e semplificato.

Il regime contabile adottato per la tua attività dipende da vari fattori:

  • Obbligo di legge, esempio le società di capitali, esempio SRL, devono adottare per legge il regime ordinario;
  • Dimensione aziendali;
  • Opportunità;
  • Convenienza.

Se non si è sicuro del regime contabile adottato per la propria attività, si prega di chiedere allo Studio.

Si riporta un elenco non tassativo dei documenti da consegnare allo Studio, distinti a secondo del regime contabile adottato:

DOCUMENTIGESTIONE DOCUMENTI (Consegna, Conservazione, ecc.) rispetto al regime contabile adottato
  • Banche C/C
  • Banche C/Sbf
  • Banche C/Anticipi
  • Carte Credito
  • Carte Prepagate
  • Factor
Clienti in contabilità ordinaria:

  • Estratti Conto mensili o trimestrali cartacei con dettaglio competenze periodiche;
  • Contabili relative a versamenti, bonifici, pagamento riba, distinte presentazione effetti all’incasso e quant’altro;
  • Matrici assegni bancari con indicazione data, importo, beneficiario e causale del pagamento
    OVVERO
    Lista assegni emessi nel periodo con le medesime informazioni;
  • Per incassi con carte di credito/pos riepiloghi giornalieri distinti per cia scun strumento;
  • File excel o csv lista movimenti mensile
    OVVERO
  • Credenziali per accedere on line agli stessi.

Clienti in contabilità semplificata o in contabilità forfettaria devono conservare i documenti di cui sopra, IN MODO ORDINATO, presso la propria sede per un eventuale controllo degli organi accertatori (es. Agenzia delle Entrate, GDF).

  • Mutui
  • Finanziamenti
Tutti i clienti:

  • Per eventuali nuovi contratti fornire copia atto completa di piano ammortamento.
  • Fatture Emesse in regime di esonero della fattura elettronica
Tutti i clienti:

  • Originali fatture emesse
  • Fatture Acquisti ricevute in forma cartacea da soggetti
    esonerati F.E.
Tutti i clienti:

  • Originali fatture ricevute dai soggetti esonerati dalla fatturazione elettronica.
  • Prima Nota Cassa
Solo clienti in contabilità ordinaria:

  • Cartacea o, se possibile, in formato excel, con riportato OBBLIGATORIAMENTE il SALDO PROGRESSIVO attestante la sistematica consistenza effettiva di CASSA (tale dato troverà riscontro nella contabilità generale salvo rettifiche dovute ad errori).
  • Documenti di Spesa
Tutti i clienti:

  • Spese non documentate da fattura quali ricevute, quietanze (esempio assicurazioni, tasse di possesso, acquisto valori bollati, spese postali, etc.).
  • Compensi a lavoratori Autonomi Occasionali
Tutti i clienti:

  • Ricevute compete di tutti i dati del percipiente, del compenso e relative ritenute fiscali e previdenziali se dovute.
  •  Pagamenti Tributi
Tutti i clienti:

  • Quietanze F23;
  • Quietanze F24 (tranne quelle per modelli presentati tramite banca se già fornite credenziali accesso on line) anche quelle a ZERO per compensazioni presentate tramite altro consulente.
  • Dipendenti
  • Collaboratori
  • Amministratori
I clienti che elaborano le paghe autonomamente o presso altro consulente:

  • Fornire credenziali per accesso al portale del consulente del lavoro
    OPPURE
  • Prospetti di riepilogo per la rilevazione contabile delle paghe e dei compensi a collaboratori/amministratori;
  • Prospetti periodici/annuali per INAIL/TFR/RATEI/DATI per ISA e quant’altro;
  • Note spese trasferta se non già comprese in busta paga.
  • Altri Atti di Rilevanza Contabile
Tutti i clienti:

  • Per eventuali nuovi contratti di compravendita immobili, locazioni, leasing e simili fornire copia.
  • Documenti e notizie per la predisposizione della dichiarazione dei redditi
Tutti i clienti:

  • I documenti e le notizie per la predisposizione della dichiarazione dei redditi personale devono essere forniti allo Studio entro la metà di maggio preferibilmente in modalità telematica (EMAIL);
  • Per l’elenco dei documenti e delle notizie da consegnare allo Studio si veda l’apposita sezione –> Vademecum –> Privati –> Consegna Documenti allo Studio

 

15Il termine di emissione della fattura elettronica varia in base al tipo di fattura che andiamo ad emettere:

  • fattura elettronica immediata;
  • fattura elettronica differita.

La fattura viene considerata emessa solo dopo essere stata trasmessa al SdI (Sistema di Interscambio) e non essere stata scartata da esso (articolo 1 comma 3 del D.Lgs. 127/2015).

Emissione fattura elettronica immediata

La fattura elettronica immediata è quella che accompagna il bene o il servizio che viene venduto o comprato, o certifica il compenso percepito per un servizio reso. Deve essere inviata entro 12 giorni dal momento di effettuazione dell’operazione (articolo 6 del D.P.R. 633/72).

Emissione fattura elettronica differita

La fattura elettronica differita può essere emessa per registrare la cessione di beni e la prestazione di servizi, in alternativa alla fattura immediata. Deve essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui i beni vengono spediti/consegnati o le prestazioni vengono realmente effettuate.

Sanzione per tardiva emissione fattura elettronica

Secondo quanto previsto dall’articolo 6 del D.Lgs. 471/97, le sanzioni per tardiva emissione della fattura elettronica sono:

  • sanzione tra il 90% e il 180% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell’esercizio con un minimo di 500 euro (D.Lgs. 471/97 – articolo 6, comma 1, primo periodo e comma 4);
  • tra 250 e 2.000 euro quando la violazione non ha inciso sulla liquidazione del tributo (D.Lgs. 471/97 articolo 6, comma 1, ultimo periodo);
  • tra il 5% ed il 10% dei corrispettivi non documentati se l’operazione è esente, non imponibile, non soggetta ad IVA oppure soggetta all’inversione contabile. Quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000 (D.Lgs. 471/97, articolo 6, comma 2).

Di seguito le sanzioni amministrative applicate relative alla fattura elettronica, suddivise per tipologia di violazione:

Sanzioni fattura elettronica tardiva

Il pagamento di fatture, parcelle, proforme, ricevute etc. ad un professionista, lavoratore occasionale, procacciatore, agente di commercio, etc. deve essere comunicato al nostro studio con celerità per poter versare l’eventuale ritenuta d’acconto operata, entro i termini fissati per legge (entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento).

Le regole legate alla deduzione delle spese sostenute per l’acquisto di carburanti, da parte di imprenditori e professionisti, sono legate alla Legge n. 205/2017 la quale ha previsto l’obbligo di emissione della fattura elettronica per le cessioni di benzina e/o gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori. Infatti, è in vigore l’obbligo di certificare il corrispettivo relativo alle cessioni di carburanti e lubrificanti effettuate nei confronti di clienti che effettuano acquisti nell’esercizio di impresa, arte e professione.

A corredo di questa disposizione è previsto l’obbligo per i soggetti passivi IVA che vogliano esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA (ai sensi dell’art. 19-bis.1 lett. d) del D.p.r. 633/1972) e vogliano dedurre il costo sostenuto (ai sensi dell’art. 164, co. 1 – bis del Tuir) per il carburante acquistato per l’esercizio dell’attività di impresa, arte o professione è necessario effettuare il pagamento mediante mezzi tracciabili individuati nel Provvedimento dell’Agenzia delle entrate n. 73203/2018.
In particolare, si considerano idonei a provare l’avvenuta effettuazione delle operazioni i seguenti mezzi di pagamento:
• gli assegni, bancari e postali, circolari e non circolari;
• vaglia cambiari di cui al regio decreto n. 1736 del 21 dicembre 1933;
• vaglia postali di cui al D.p.r. n. 144/2001;
• mezzi di pagamento elettronici previsti all’art. 5 del D.Lgs n. 82/2005 tra cui, a titolo meramente esemplificativo:
o addebito diretto;
o bonifico bancario o postale;
o bollettino postale;
• carte di debito, di credito, prepagate;
• altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in conto corrente.
• Con riferimento ai versamenti relativi a carte di debito, di credito o prepagate e agli altri strumenti elettronici, è ammesso il pagamento anche avvalendosi di ATM o POS messi a disposizione dai prestatori di servizi a pagamento o mediante autorizzazione di addebiti diretti da parte dell’utilizzatore finale.
• Pagamento di carburante in contanti, deducibilità e detrazione
• Il pagamento di carburante in contanti non è consentito ai fini della detrazione dell’IVA e della deduzione del costo.

Modalità di pagamento per gli acquisti di carburante: casi particolari
Carte e buoni carburante
Il Provvedimento dell’Agenzia delle entrate individua le forme di pagamento qualificato ritenute idonee dal legislatore che trovano applicazione anche nelle ipotesi in cui, sulla scorta di specifici accordi, il pagamento avvenga in un momento diverso rispetto alla cessione.
Ciò accade, ad esempio, per le carte utilizzate nei contratti di “netting”, laddove il gestore dell’impianto di distribuzione si obbliga verso la società petrolifera a effettuare cessioni periodiche o continuative in favore dell’utente, il quale utilizza, per il prelievo, un sistema di tessere magnetiche rilasciate direttamente dalla società petrolifera.
Tale sistema è da considerarsi valido solo qualora i rapporti tra gestore dell’impianto di distribuzione e società petrolifera, nonché tra quest’ultima e l’utente, siano regolati con gli strumenti di pagamento “tracciabili” elencati nel Provvedimento n. 73203/2018.
Parimenti, restano validi i sistemi, comunque denominati, di carte (ricaricabili o meno), nonché di buoni, che consentono al cessionario l’acquisto esclusivo di carburanti con medesima aliquota IVA, quando la cessione/ricarica, documentata dalla fattura elettronica sia regolata con gli stessi strumenti di pagamento sopra richiamati.

Acquisto diretto da parte del dipendente
Sono ritenuti validi anche i pagamenti effettuati dal soggetto passivo d’imposta in via mediata, ma allo stesso riconducibili secondo una catena ininterrotta di corresponsioni con strumenti tracciabili.
Si pensi, ad esempio al rifornimento di benzina di un’autovettura aziendale che il dipendente effettua presso un distributore stradale durante una trasferta di lavoro.
Qualora il pagamento avvenga con carta di credito/debito/prepagata del dipendente e il relativo ammontare gli sia rimborsato, avvalendosi sempre di una delle modalità individuate dalla Legge (ad esempio, tramite bonifico bancario unitamente alla retribuzione), non vi è dubbio che la spesa è certamente riferibile al datore di lavoro e ne consentirà la deducibilità.

+ Privati

Ai fini della detraibilità in dichiarazione dei redditi, a partire dal 1° gennaio 2020 è previsto l’obbligo di utilizzare mezzi di pagamento tracciabili (bonifico bancario o postale, bancomat, carte di debito o credito, assegno) per le spese indicate all’articolo 15 del TUIR, con alcune eccezioni:

TIPOLOGIA SPESA MEDICAMODALITÀ DI PAGAMENTO
FarmaciSia bancomat che contanti
Dispositivi medici (occhiali, prodotti ortopedici, ausili per disabili ecc..)Sia bancomat che contanti
Visite mediche presso strutture pubblicheSia bancomat che contanti
Visite mediche presso strutture private accreditate con SSNSia bancomat che contanti
Visite mediche presso strutture private o medici specialisti non accreditati con il SSNSolo bancomat, carta o bonifici
Ricoveri o interventi presso strutture private non accreditateSolo bancomat, carta o bonifici
Esami del sangue presso strutture private non accreditateSolo bancomat, carta o bonifici

 

+ Enti no-profit

Con l’avvento della fattura elettronica non è più necessario consegnare pacchi di fatture allo Studio. Basta consegnare solo i documenti che non transitano sul Sistema di Interscambio SDI. Il  Sistema di Interscambio, gestito dall’Agenzia delle Entrate, è un sistema informatico in grado di:

  • ricevere le fatture sotto forma di file;
  • effettuare controlli sui file ricevuti;
  • inoltrare le fatture verso le amministrazioni pubbliche destinatarie, o verso cessionari/committenti privati (B2B e B2C).

Al Sistema di Interscambio si accede dall’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate . E’ possibile consultare le fatture elettroniche emesse e ricevute anche dal sistema di monitoraggio fatture messo a disposizione dal ns. Studio e raggiungibile all”indirizzo internet che Vi sarà comunicato oppure dalla specifica Applicazione per smartphone Iphone o Android utilizzando credenziali private e personali.

Le copie di cortesia delle fatture elettroniche non sono da consegnare allo studio ma EVENTUALMENTE da conservare presso la Vs. sede come ricevuta di quietanza di pagamento o per controllo della merce o servizio acquistato.

E’ indispensabile consegnare allo Studio solo i documenti cartacei possibilmente entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese. Il mancato rispetto di tale termine libera lo Studio Ingenito da ogni responsabilità derivante da ritardi in comunicazioni, versamenti di imposte ed altri adempimenti tributari di qualsiasi ordine e tipo.

I regimi contabili in vigore in Italia sono tre:

REGIMI CONTABILIDESCRIZIONE REGIMI CONTABILI
Regime Semplificato per cassaLa contabilità semplificata per cassa prevede la registrazione dei soli costi e ricavi ed il reddito, salvo alcune eccezioni, si determina effettuando la differenza tra i ricavi percepiti (incassati) e le spese effettivamente sostenute (pagate). Pertanto per una corretta tenuta della contabilità è sufficiente l’integrazione dei registri IVA con l’annotazione dei ricavi o dei costi rispettivamente non incassati o pagati nel corso del periodo d’imposta (in tal modo il contribuente evita la tenuta di un apposito registro degli incassi e dei pagamenti). Oltre alle due modalità indicate (Registro degli incassi e pagamenti o integrazione dei registri IVA), l’art. 18, comma 5, del D.P.R. n. 600/73, prevede una terza modalità di tenuta della contabilità previa opzione da parte del contribuente, vincolante per almeno un triennio, secondo cui e sufficiente tenere i registri Iva con la presunzione secondo cui alla data di registrazione in tali registri corrisponda l’incasso o il pagamento.
Regime OrdinarioLa contabilità ordinaria è un regime contabile che prevede la registrazione non solo di costi e ricavi ma anche di incassi, pagamenti, versamenti e prelevamenti, attività e passività.
Regime ForfettarioLa contabilità forfettaria prevede l’esonero dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili. In regime forfettario si è  solo obbligati alla conservazione dei documenti ricevuti ed emessi. Sebbene non obbligatorio per legge, per adempiere in modo puntuale e preciso agli obblighi informativi previsti dal quadro RS della dichiarazione dei redditi e per la determinazione del reddito fiscale e previdenziale è sempre consigliabile tenere la contabilità anche se e  solo in modo elementare e semplificato.

Il regime contabile adottato per la tua attività dipende da vari fattori:

  • Obbligo di legge, esempio le società di capitali, esempio SRL, devono adottare per legge il regime ordinario;
  • Dimensione aziendali;
  • Opportunità;
  • Convenienza.

Se non si è sicuro del regime contabile adottato per la propria attività, si prega di chiedere allo Studio.

Si riporta un elenco non tassativo dei documenti da consegnare allo Studio, distinti a secondo del regime contabile adottato:

DOCUMENTIGESTIONE DOCUMENTI (Consegna, Conservazione, ecc.) rispetto al regime contabile adottato
  • Banche C/C
  • Banche C/Sbf
  • Banche C/Anticipi
  • Carte Credito
  • Carte Prepagate
  • Factor
Clienti in contabilità ordinaria:

  • Estratti Conto mensili o trimestrali cartacei con dettaglio competenze periodiche;
  • Contabili relative a versamenti, bonifici, pagamento riba, distinte presentazione effetti all’incasso e quant’altro;
  • Matrici assegni bancari con indicazione data, importo, beneficiario e causale del pagamento
    OVVERO
    Lista assegni emessi nel periodo con le medesime informazioni;
  • Per incassi con carte di credito/pos riepiloghi giornalieri distinti per cia scun strumento;
  • File excel o csv lista movimenti mensile
    OVVERO
  • Credenziali per accedere on line agli stessi.

Clienti in contabilità semplificata o in contabilità forfettaria devono conservare i documenti di cui sopra, IN MODO ORDINATO, presso la propria sede per un eventuale controllo degli organi accertatori (es. Agenzia delle Entrate, GDF).

  • Mutui
  • Finanziamenti
Tutti i clienti:

  • Per eventuali nuovi contratti fornire copia atto completa di piano ammortamento.
  • Fatture Emesse in regime di esonero della fattura elettronica
Tutti i clienti:

  • Originali fatture emesse
  • Fatture Acquisti ricevute in forma cartacea da soggetti
    esonerati F.E.
Tutti i clienti:

  • Originali fatture ricevute dai soggetti esonerati dalla fatturazione elettronica.
  • Prima Nota Cassa
Solo clienti in contabilità ordinaria:

  • Cartacea o, se possibile, in formato excel, con riportato OBBLIGATORIAMENTE il SALDO PROGRESSIVO attestante la sistematica consistenza effettiva di CASSA (tale dato troverà riscontro nella contabilità generale salvo rettifiche dovute ad errori).
  • Documenti di Spesa
Tutti i clienti:

  • Spese non documentate da fattura quali ricevute, quietanze (esempio assicurazioni, tasse di possesso, acquisto valori bollati, spese postali, etc.).
  • Compensi a lavoratori Autonomi Occasionali
Tutti i clienti:

  • Ricevute compete di tutti i dati del percipiente, del compenso e relative ritenute fiscali e previdenziali se dovute.
  •  Pagamenti Tributi
Tutti i clienti:

  • Quietanze F23;
  • Quietanze F24 (tranne quelle per modelli presentati tramite banca se già fornite credenziali accesso on line) anche quelle a ZERO per compensazioni presentate tramite altro consulente.
  • Dipendenti
  • Collaboratori
  • Amministratori
I clienti che elaborano le paghe autonomamente o presso altro consulente:

  • Fornire credenziali per accesso al portale del consulente del lavoro
    OPPURE
  • Prospetti di riepilogo per la rilevazione contabile delle paghe e dei compensi a collaboratori/amministratori;
  • Prospetti periodici/annuali per INAIL/TFR/RATEI/DATI per ISA e quant’altro;
  • Note spese trasferta se non già comprese in busta paga.
  • Altri Atti di Rilevanza Contabile
Tutti i clienti:

  • Per eventuali nuovi contratti di compravendita immobili, locazioni, leasing e simili fornire copia.
  • Documenti e notizie per la predisposizione della dichiarazione dei redditi
Tutti i clienti:

  • I documenti e le notizie per la predisposizione della dichiarazione dei redditi personale devono essere forniti allo Studio entro la metà di maggio preferibilmente in modalità telematica (EMAIL);
  • Per l’elenco dei documenti e delle notizie da consegnare allo Studio si veda l’apposita sezione –> Vademecum –> Privati –> Consegna Documenti allo Studio

 

15Il termine di emissione della fattura elettronica varia in base al tipo di fattura che andiamo ad emettere:

  • fattura elettronica immediata;
  • fattura elettronica differita.

La fattura viene considerata emessa solo dopo essere stata trasmessa al SdI (Sistema di Interscambio) e non essere stata scartata da esso (articolo 1 comma 3 del D.Lgs. 127/2015).

Emissione fattura elettronica immediata

La fattura elettronica immediata è quella che accompagna il bene o il servizio che viene venduto o comprato, o certifica il compenso percepito per un servizio reso. Deve essere inviata entro 12 giorni dal momento di effettuazione dell’operazione (articolo 6 del D.P.R. 633/72).

Emissione fattura elettronica differita

La fattura elettronica differita può essere emessa per registrare la cessione di beni e la prestazione di servizi, in alternativa alla fattura immediata. Deve essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui i beni vengono spediti/consegnati o le prestazioni vengono realmente effettuate.

Sanzione per tardiva emissione fattura elettronica

Secondo quanto previsto dall’articolo 6 del D.Lgs. 471/97, le sanzioni per tardiva emissione della fattura elettronica sono:

  • sanzione tra il 90% e il 180% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell’esercizio con un minimo di 500 euro (D.Lgs. 471/97 – articolo 6, comma 1, primo periodo e comma 4);
  • tra 250 e 2.000 euro quando la violazione non ha inciso sulla liquidazione del tributo (D.Lgs. 471/97 articolo 6, comma 1, ultimo periodo);
  • tra il 5% ed il 10% dei corrispettivi non documentati se l’operazione è esente, non imponibile, non soggetta ad IVA oppure soggetta all’inversione contabile. Quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000 (D.Lgs. 471/97, articolo 6, comma 2).

Di seguito le sanzioni amministrative applicate relative alla fattura elettronica, suddivise per tipologia di violazione:

Sanzioni fattura elettronica tardiva

Il pagamento di fatture, parcelle, proforme, ricevute etc. ad un professionista, lavoratore occasionale, procacciatore, agente di commercio, etc. deve essere comunicato al nostro studio con celerità per poter versare l’eventuale ritenuta d’acconto operata, entro i termini fissati per legge (entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento).

+ Datori di lavoro

Il cliente deve compilare un foglio presenze Excel e trasmetterlo allo Studio via mail o fax.

Entro i 5 giorni lavorativi successivi alla comunicazione delle presenze, i cedolini paga saranno disponibili all’indirizzo email comunicato allo Studio.

L’assunzione di nuovi lavoratori pone a carico del datore di lavoro l’obbligo di comunicazione preventiva al Centro per l’Impiego, nonché tutte le registrazioni obbligatorie sul Libro Unico del Lavoro che ne discenderanno successivamente. Per definire correttamente la pratica di assunzione, i documenti da produrre da parte del lavoratore sono i seguenti:

  1. documento di identità del lavoratore;
  2. permesso di soggiorno in corso di validità per i lavoratori extracomunitari, in caso di permesso scaduto è necessario il cedolino attestante la richiesta di rinnovo;
  3. fotocopia tesserino del codice fiscale;
  4. modello C/2 storico rilasciato dal Centro per l’Impiego di riferimento;
  5. fotocopia frontespizio certificato di pensione per i lavoratori pensionati;
  6. eventuale documentazione per l’erogazione dell’Assegno Nucleo Familiare (con allegato certificazione di stato di famiglia di data recente, normalmente non anteriore a 3 mesi);
  7. eventuali dichiarazioni rilasciate dal precedente datore di lavoro.

Si rammenta alle aziende che in mancanza anche di uno solo dei documenti di cui ai punti da 1 a 3, la pratica di assunzione non potrà essere avviata. Prima di procedere a qualsiasi assunzione è opportuno valutare con lo Studio, almeno 2 (due) giorni feriali precedenti il giorno di decorrenza dell’assunzione,  l’inquadramento del nuovo assunto (livello, mansioni ed altro); la necessità di effettuare visite mediche preventive; la possibilità di usufruire di eventuali sgravi contributivi o fiscali (apprendistato, soggetti in lista di mobilità, disoccupati da lungo periodo, ecc.); l’obbligo di rispettare la normativa in tema di collocamento obbligatorio disabili e diritto di precedenza nell’assunzione di lavoratori cessati.

Contestualmente all’assunzione deve essere consegnata al lavoratore la “lettera di assunzione” contenente i dati relativi al rapporto di lavoro.

Anche il personale “in prova” va regolarmente assunto tramite comunicazione al Centro per l’Impiego, sin dall’inizio del rapporto; la comunicazione di assunzione va fatta prima dell’inizio del periodo di prova e non dopo l’esito della prova stessa. Il periodo di prova deve essere stipulato per iscritto, prima dell’inizio del rapporto, pena la nullità del patto stesso.

La data di decorrenza delle dimissioni è quella a partire dalla quale, decorso il periodo di preavviso, il rapporto di lavoro cessa. Pertanto la data da indicare nel modello telematico di dimissioni volontarie sarà quella del giorno successivo all’ultimo giorno di lavoro.

Come ridurre il costo del lavoro nel 2024

La corposa produzione normativa in materia di assunzioni agevolate e la relativa stratificazione dei provvedimenti ha reso particolarmente complesso il panorama delle opportunità offerte dalle diverse leggi, tutte contemporaneamente vigenti. Talvolta, in virtù di quanto sopra, sono suscettibili di applicazione in capo allo stesso soggetto, diverse forme di assunzioni agevolate, alternative tra loro, e la difficoltà può consistere proprio nello scegliere quella più opportuna, che a volte può non corrispondere a quella economicamente più conveniente. 

Tanto premesso se devi assumere e vuoi risparmiare sul costo del personale, contattaci e troveremo la soluzione migliore per la tua attività.

Qui di seguito le principali caratteristiche di tutti gli incentivi alle assunzioni in essere per il 2024:

  • Assunzione di Giovani di età inferiore ai 30 anni con contratto a tempo indeterminato
    • Decontribuzione del al 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, fino ad un massimo di 3.000 euro, riparametrato e applicato su base mensile. Quindi, il massimale di decontribuzione mensile sarà di 250 euro;
    • il periodo di fruizione dell’incentivo è di massimo 36 mesi;
    • il lavoratore non deve essere mai stato occupato a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro, nel corso dell’intera vita lavorativa. Ad esclusione del fatto che il lavoratore non sia stato assunto precedentemente con un contratto di apprendistato professionalizzante, conclusosi prima della sua qualificazione;
    • Sono esclusi dall’agevolazione, i contratti di apprendistato, di lavoro intermittente, di lavoro domestico e qualora il giovane sia assunto con la qualifica di dirigente;
    • l’azienda non deve aver proceduto nei 6 mesi precedenti l’assunzione agevolata a licenziamenti individuali per GMO ovvero a licenziamenti collettivi, nella medesima unità produttiva a quella del lavoratore con l’agevolazione;
    • l’azienda non deve aver proceduto, nei 6 mesi successivi all’assunzione agevolata al licenziamento per GMO dello stesso lavoratore agevolato o di un altro lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva ed inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto con l’esonero.

 

  • Assunzione di Donne svantaggiate
    • L’assunzione di donne svantaggiate consente la riduzione in misura pari al 50% dei contributi a carico dei datori di lavoro privati e si applica anche ai premi assicurativi dovuti all’Inail;
    • La durata della riduzione è di dodici mesi nel caso di contratto a tempo determinato e di diciotto mesi se l’assunzione è a tempo indeterminato;
    • l’assunzione deve comportare un incremento occupazionale secondo quanto previsto dall’articolo 2, punto 32 del regolamento (v. circ. Inps n. 32/2021);
    • l’impresa non deve essere in difficoltà (art. 2, punto 32 del regolamento);
    • il beneficiario non deve rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che lo Stato (cd. clausola Deggendorf).
    • le donne svantaggiate soddisfano alternativamente le seguenti condizioni:
      • almeno 50 anni di età, residenti ovunque ed essere disoccupate da oltre 12 mesi ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. n. 150/2015;
      • qualsiasi età; residenti nelle aree ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali Ue (v. Carta degli aiuti di Stato a  finalità regionale Comunicazione C(2021) 8655 final 2.12.2021  Ce; 1ª modifica v. Com. C(2022) 1545 final 18.3.2022; 2ª modifica v. Com. C(2023) 1393 final 19.6.2023) ed essere prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.
      • qualsiasi età; residenti ovunque ed essere occupate in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo – donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo – donna in tutti i settori economici (per l’anno 2024 D.M. 20.11.2023) ed essere prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
      • qualsiasi età; residenti ovunque ed Essere prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi (D.M. 17.10.2017).

 

  • Assunzione di Donne vittime di violenza
    • Per i datori di lavoro privati è previsto, nel triennio 2024-2026, un esonero contributivo per chi assume donne vittime di violenza, Donne Lavoratrici disoccupate, che sono beneficiarie di aiuti erogati dal Fondo per il reddito di libertà per le vittime di violenza (art. 105-bis del D.L. n. 34/2020);
    • potranno fruire dell’agevolazione anche le donne che hanno fruito di aiuti a carico del Fondo nel corso del 2023;
    • L’agevolazione consiste nell’esonero del 100% dei contributi previdenziali, nel limite massimo di 8.000 euro annui, riparametrato su base mensile (666,66 euro massimo). Tale esonero non avrà alcun rifesso negativo sulla futura pensione della lavoratrice;
    • L’esonero sarà di:
      • 24 mesi se il contratto è a Tempo Indeterminato (tempo pieno o part-time), anche con contratto di apprendistato professionalizzante;
      • 12 mesi se il contratto è a tempo determinato (tempo pieno o part-time);
      • 18 mesi in caso di trasformazione a tempo indeterminato (tempo pieno o part-time);
        il calcolo avviene dalla data di assunzione a tempo determinato.
    • Il beneficio è considerato un aiuto di Stato e come tale rientra nel “de minimis” (300.000 euro per 3 esercizi finanziari);
    •  Non occorre l’autorizzazione della Commissione Europea.

 

  • Assunzione di Beneficiari Assegno di inclusione e Supporto formazione lavoro
    • Dal 1° gennaio 2024 è previsto un incentivo in caso di assunzione di beneficiari dell’assegno di inclusione e del supporto per la formazione e il lavoro;
    • Le tipologie di contratto stipulabili sono:
      • contratto subordinato a tempo indeterminato (pieno o parziale);
      • contratto di apprendistato professionalizzante
        contratto subordinato a tempo determinato (pieno o parziale), anche stagionale;
      • trasformazione da contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato (nel limite massimo di durata sono inclusi anche i mesi agevolati con contratto a termine).
    • L’esonero, di durata massima di 12 mesi, dipende dalla tipologia contrattuale utilizzata:
      • assunzione con contratto a tempo indeterminato: sgravio del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche;
      • assunzione con contratto a tempo determinato: sgravio del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 4.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
    • L’incentivo è riconosciuto esclusivamente al datore di lavoro:
      • che inserisce l’offerta di lavoro nel sistema informativo SIISL;
      • che sia in possesso del DURC;
      • che rispetti il CCNL e gli eventuali contratti territoriali e aziendali sottoscritti;
      • che sia in regola con il collocamento dei disabili, previsto dall’art. 3 della legge n. 68/1999 (fatta salva l’ipotesi di assunzione di beneficiario dell’Assegno di inclusione iscritto alle liste presso il collocamento obbligatorio).
    • Il lavoratore assunto con l’incentivo non potrà essere licenziato nei 24 mesi successivi all’assunzione, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo. In caso di licenziamento al di fuori dei casi prospettati, il datore di lavoro dovrà restituire l’incentivo fruito, maggiorato delle sanzioni civili;
    • L’incentivo è concesso nei limiti previsti dagli aiuti “de minimis”.

 

  • Assunzione di Over 50
    • Per i datori di lavoro del settore privato che assumono soggetti con almeno cinquant’anni di età, disoccupati da almeno 12 mesi, è previsto un esonero contributivo pari al 50% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali;
    • La durata dell’esonero:
      • 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato;
      • 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato;
      • 18 mesi cumulativi totali in caso di trasformazione del rapporto di lavoro da termine ad indeterminato.
    • Sono esclusi i rapporti di lavoro domestico ed i contratti di lavoro intermittente;
    • L’assunzione deve determinare un incremento occupazionale netto;
    • L’agevolazione è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

 

  • Assunzione di Persone con disabilità
    • Per i datori di lavoro del settore privato che assumono soggetti disabili pur non essendone tenuti per legge, ricevono un incentivo di tipo economico, rapportato alla retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali, che varia in funzione del grado e della tipologia di riduzione della capacità lavorativa del soggetto assunto;
    • L’agevolazione dipende, altresì, dalla tipologia contrattuale utilizzata:
      • contratto a tempo indeterminato
        • 70% della retribuzione mensile lorda, per un periodo di 36 mesi, in caso di assunzione di disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o con minorazioni ricomprese tra la 1a e la 3a categoria di cui alle tabelle allegate al DPR n.915/781;
        • 35% della retribuzione mensile lorda, per un periodo di 36 mesi, in caso di assunzione di disabili con riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% o con minorazioni ricomprese tra la 4a e la 6a categoria di cui alle tabelle allegate al DPR n. 915/78;
        • 70% della retribuzione mensile lorda, per un periodo di 60 mesi, in caso di assunzione di disabili intellettivi e psichici con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%;
      • contratto a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi
        • 70% della retribuzione mensile lorda, per un periodo di 60 mesi, in caso di assunzione di disabili intellettivi e psichici con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%;

 

  • Incremento occupazionale Super-deduzione
    • Per il solo anno 2024 è prevista una maggiorazione del costo ammesso in deduzione, in relazione alle nuove assunzioni effettuate nel 2024;
    • Si deve trattare di Assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
    • Si deve trattare di:
      • imprese (comprese le imprese familiari e le società di persone);
      • esercenti arti e professioni che svolgono attività di lavoro autonomo.
    • L’agevolazione spetta solo ai datori di lavoro che hanno esercitato l’attività per tutto il periodo d’imposta 2023 (365 giorni);
    • L’agevolazione non spetta alle società e agli enti:
      • in liquidazione ordinaria;
      • assoggettati a liquidazione giudiziale (fallimento);
      • assoggettati agli altri istituti liquidatori relativi alla crisi d’impresa (es. liquidazione coatta amministrativa, amministrazione delle grandi imprese, concordato preventivo, etc.).
    • Il beneficio (20% di maggiorazione del costo ammesso in deduzione) potrà essere applicato solo in presenza di un duplice requisito:
      • incremento occupazionale nel 2024:
        • il numero dei dipendenti a tempo indeterminato, alla fine del periodo d’imposta 2024, dovrà essere superiore al numero dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel 2023;
        • la verifica dell’incremento occupazionale dovrà essere effettuata coinvolgendo anche le società controllate e collegate (art. 2359 c.c.) o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto (concetto di impresa unica, Regolamento UE n. 2023/2831);
        • nel numero dei dipendenti assunti a tempo indeterminato rientrano anche i lavoratori trasformati da un contratto a termine e gli assunti con rapporto di apprendistato;
        • nel computo degli assunti, i lavoratori a part-time dovranno essere conteggiati in proporzione all’orario svolto, rapportato al tempo pieno.
      • aumento del costo del lavoro nel 2024:
        • È prevista una ulteriore maggiorazione (+10%) qualora l’assunzione sia fatta nei confronti di una delle categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela:
          • lavoratori svantaggiati o con disabilità;
          • donne di qualsiasi età con almeno 2 figli di età minore di 18 anni;
          • donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi residenti in Regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea;
          • donne vittime di violenza, inserite nei percorsi di protezione debitamente certificati dai centri antiviolenza, da cui ne è derivata la deformazione o lo sfregio permanente del viso accertato dalle competenti commissioni mediche di verifica;
          • giovani ammessi agli incentivi all’occupazione giovanile;
          • lavoratori con sede di lavoro situata in Regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75% della media EU27 o comunque compreso tra il 75% e il 90%, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale;
          • ex percettori Reddito di cittadinanza che non hanno i requisiti per l’accesso all’Assegno di inclusione.
    • Il 20% di maggiorazione si applica al minore importo tra:
      • il costo dei neo assunti sostenuto nel 2024;
      • l’incremento complessivo del costo del personale dipendente (B.9 Conto economico) rispetto a quello relativo all’esercizio 2023.