Versamento, da parte dei proprietari / titolari di altri diritti reali dell’imposta dovuta per il 2023 (saldo) tramite Modello F24 o bollettino.
Se sono intervenute delle variazioni rispetto ai periodi precedenti invitiamo la clientela a comunicarlo tempestivamente, e comunque entro il prossimo 30 novembre 2023, inviando una mail all’indirizzo dello Studio oppure al nostro contatto WhatsApp +3908251728928 comunicando il tipo di variazione (ad esempio acquisto, vendita, ristrutturazione, successione, ecc.) e allegando la relativa documentazione (atto di compravendita, documentazione catastale relativa alla variazione di rendita, ecc.).
A titolo meramente esemplificativo le variazioni potrebbero essere costituite da:
- acquisti, vendite, costituzioni di usufrutto, o di altri diritti reali sugli immobili;
- trasferimenti di residenza, teniamo a precisare che per abitazione principale non soggetta al versamento dell’IMU si intende l’unità immobiliare in cui tutto il nucleo familiare risiede e dimora abitualmente;
- interventi di recupero, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia (ad esclusione delle ordinarie e straordinarie manutenzioni);
- variazioni catastali intervenute sugli immobili;
- variazione del valore di area edificabile e variazione della destinazione urbanistica dei terreni;
- inizio o termine della realizzazione di fabbricato;
- casi di acquisto o perdita all’esenzione / esclusione dall’IMU;
- accatastamento con attribuzione di rendita di immobili in precedenza sprovvisti;
- stipula di contratti di leasing immobiliare;
- trasferimenti per successioni ereditarie;
- stipula di nuovi contratti di locazione e/o comodato;
- stipula di nuovi contratti che permettono la detenzione di immobili, terreni o aree edificabili.
Per ognuno dei casi di variazione è opportuno inviare allo Studio il relativo atto: contratto di acquisto, vendita, leasing, certificato destinazione urbanistica, notifica di rendita dell’Agenzia delle Entrate-Territorio, ecc.
Vanno inoltre segnalate allo Studio tutte le variazioni sulla consistenza dell’immobile (ampliamenti, riduzioni) e sulla sua agibilità: per gli immobili di interesse storico e per quelli dichiarati inagibili o inabitabili è prevista una riduzione del 50%, mentre per gli immobili in corso di ristrutturazione o in costruzione l’imposta sarà commisurata al valore dell’area (terreno edificabile) su cui insiste il fabbricato.
Lo Studio resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.
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