Gentile Cliente,

si evidenzia che in seguito ai recenti accessi ispettivi nel nostro territorio da parte dell’Ispettorato del Lavoro, i controlli vertono soprattutto in materia di sicurezza sul lavoro e videosorveglianza.

Sicurezza sul lavoro

Il D.Lgs. 81/08 – cd. Testo Unico di sicurezza sui luoghi di lavoro – raccoglie e coordina le norme che si sono succedute nel tempo, sia precedenti che successive al D.Lgs. 626/94, che ha rappresentato per quasi 15 anni un sinonimo della normativa in materia di prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro.

Soggetti e attori della sicurezza

Datore di lavoro:
è il titolare del rapporto di lavoro con i dipendenti ed ha i poteri decisionali e di spesa. Ha i principali obblighi e responsabilità in materia di sicurezza, tra cui la valutazione dei rischi, l’organizzazione della sicurezza in azienda (con la costituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione) e l’attuazione delle misure per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP):
e’ una persona in possesso di attitudini e capacità adeguate al ruolo, nominata dal datore di lavoro per coordinare l’organizzazione e le attività in materia di sicurezza.

Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS):
sono persone designate dai lavoratori per rappresentarli in materia di sicurezza e salute sul lavoro.

Medico competente:
e’ un medico specializzato, nominato dal datore di lavoro, che effettua gli accertamenti sanitari sui lavoratori (visite mediche) quando necessari in conseguenza della tipologia di attività svolta (ad es. lavoro continuativo al videoterminale).

In base all’esito delle visite, il medico esprime i giudizi di idoneità del lavoratore alla mansione specifica.

Lavoratori:
sono i soggetti destinatari della tutela prevista dalle norme.

Anche a loro è chiesto di collaborare e contribuire alla sicurezza ed alla salute propria e dei Colleghi.

Il concetto di sicurezza si sviluppa sulle tematiche inerenti la prevenzione e la protezione di rischi generici, specifici e residui che si possono riscontrare nell’attività lavorativa.

Tali rischi sono presenti all’interno dei luoghi di lavoro e sono legati all’utilizzo delle attrezzature e all’attività praticata all’interno del contesto aziendale dai lavoratori.

Si tenga presente che, ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 81/2008, sono destinatari della normativa in oggetto altresì soci lavoratori, associati in partecipazione, stagisti, praticanti e persone che operano con la sola finalità di apprendere un’arte o un mestiere.

Pertanto ogni operatore è tenuto, per quanto di propria competenza, a rispettare la normativa, con obblighi proporzionali alla struttura operativa in cui è inserito.

Tanto premesso

nel dettaglio, in sede di accesso viene richiesto di fornire:

  • documento di valutazione dei rischi con data certa e relative integrazioni;
  • in caso di presenza di impianto di videosorveglianza, la relativa autorizzazione rilasciata dall’Ispettorato del Lavoro.

Inoltre, verrà richiesto di produrre entro un breve termine:

  • i prospetti paga sottoscritti dai lavoratori con prova di pagamento delle somme (contabile del bonifico o copia dell’assegno);
  • visite mediche ai lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria;
  • prova della formazione ai sensi dell’art. 37 del Testo unico sulla sicurezza D.Lgs. 81/2008 (si riporta un estratto dell’art. 37 co. 1: 1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a: a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza; b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.

Le sanzioni per il mancato adempimento di quanto sopra possono essere sia di tipo amministrativo che penale.

Si riporta una tabella con le principali sanzioni previste in caso di non rispetto della normativa in materia di sicurezza:

VIOLAZIONESANZIONE
Mancata Redazione DVRArresto da tre a sei mesi o ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro [ Art. 55, co. 1 lett. a) ]
Mancata nomina RSPPArresto da tre a sei mesi o ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro [ Art. 55, co. 1 lett. b) ]
Mancata formazione del Datore in caso di assunzione diretta del ruolo di RSPPArresto da tre a sei mesi o ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro [ Art. 55, co. 1 lett. b) ]
 
Mancata nomina Medico Competente (ove previsto)Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.842,76 a 7.371,03 euro [ Art. 55, co. 5 lett. d) ]
Mancata nomina addetti alle emergenzeArresto da due a quattro mesi o ammenda da 921,38 a 4.914,03 euro [ Art. 55, co. 5 lett. a) ]
Mancata formazione addetti alle emergenzeArresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro [ Art. 55, co. 5 lett. c) ]
Mancata formazione RLSArresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro [ Art. 55, co. 5 lett. c) ]
Mancata formazione Dirigenti e PrepostiArresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro [ Art. 55, co. 5 lett. c) ]
Mancata informazione e/o formazione dei lavoratoriArresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro [ Art. 55, co. 5 lett. c) ]

Nei casi più gravi è prevista la sospensione dell’attività lavorativa.

Mentre la violazione per aver installato un impianto di videosorveglianza senza autorizzazione prevede

  • una sanzione penale (ammenda) che va da 154,00 a 1.549,00 euro ovvero
  • l’arresto da 15 giorni ad un anno (art. 38 della legge n. 300/1970), salvo che il fatto non costituisca reato più grave.

L’ispettore può valutare anche di comminare entrambe le sanzioni.

Si suggerisce di contattare il proprio referente per la sicurezza al fine di accertarsi di rispettare tutta la normativa oggetto della presente circolare.

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