15Il termine di emissione della fattura elettronica varia in base al tipo di fattura che andiamo ad emettere:
- fattura elettronica immediata;
- fattura elettronica differita.
La fattura viene considerata emessa solo dopo essere stata trasmessa al SdI (Sistema di Interscambio) e non essere stata scartata da esso (articolo 1 comma 3 del D.Lgs. 127/2015).
Emissione fattura elettronica immediata
La fattura elettronica immediata è quella che accompagna il bene o il servizio che viene venduto o comprato, o certifica il compenso percepito per un servizio reso. Deve essere inviata entro 12 giorni dal momento di effettuazione dell’operazione (articolo 6 del D.P.R. 633/72).
Emissione fattura elettronica differita
La fattura elettronica differita può essere emessa per registrare la cessione di beni e la prestazione di servizi, in alternativa alla fattura immediata. Deve essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui i beni vengono spediti/consegnati o le prestazioni vengono realmente effettuate.
Sanzione per tardiva emissione fattura elettronica
Secondo quanto previsto dall’articolo 6 del D.Lgs. 471/97, le sanzioni per tardiva emissione della fattura elettronica sono:
- sanzione tra il 90% e il 180% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell’esercizio con un minimo di 500 euro (D.Lgs. 471/97 – articolo 6, comma 1, primo periodo e comma 4);
- tra 250 e 2.000 euro quando la violazione non ha inciso sulla liquidazione del tributo (D.Lgs. 471/97 articolo 6, comma 1, ultimo periodo);
- tra il 5% ed il 10% dei corrispettivi non documentati se l’operazione è esente, non imponibile, non soggetta ad IVA oppure soggetta all’inversione contabile. Quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000 (D.Lgs. 471/97, articolo 6, comma 2).
Di seguito le sanzioni amministrative applicate relative alla fattura elettronica, suddivise per tipologia di violazione:
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