Le regole legate alla deduzione delle spese sostenute per l’acquisto di carburanti, da parte di imprenditori e professionisti, sono legate alla Legge n. 205/2017 la quale ha previsto l’obbligo di emissione della fattura elettronica per le cessioni di benzina e/o gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori. Infatti, è in vigore l’obbligo di certificare il corrispettivo relativo alle cessioni di carburanti e lubrificanti effettuate nei confronti di clienti che effettuano acquisti nell’esercizio di impresa, arte e professione.
A corredo di questa disposizione è previsto l’obbligo per i soggetti passivi IVA che vogliano esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA (ai sensi dell’art. 19-bis.1 lett. d) del D.p.r. 633/1972) e vogliano dedurre il costo sostenuto (ai sensi dell’art. 164, co. 1 – bis del Tuir) per il carburante acquistato per l’esercizio dell’attività di impresa, arte o professione è necessario effettuare il pagamento mediante mezzi tracciabili individuati nel Provvedimento dell’Agenzia delle entrate n. 73203/2018.
In particolare, si considerano idonei a provare l’avvenuta effettuazione delle operazioni i seguenti mezzi di pagamento:
• gli assegni, bancari e postali, circolari e non circolari;
• vaglia cambiari di cui al regio decreto n. 1736 del 21 dicembre 1933;
• vaglia postali di cui al D.p.r. n. 144/2001;
• mezzi di pagamento elettronici previsti all’art. 5 del D.Lgs n. 82/2005 tra cui, a titolo meramente esemplificativo:
o addebito diretto;
o bonifico bancario o postale;
o bollettino postale;
• carte di debito, di credito, prepagate;
• altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in conto corrente.
• Con riferimento ai versamenti relativi a carte di debito, di credito o prepagate e agli altri strumenti elettronici, è ammesso il pagamento anche avvalendosi di ATM o POS messi a disposizione dai prestatori di servizi a pagamento o mediante autorizzazione di addebiti diretti da parte dell’utilizzatore finale.
• Pagamento di carburante in contanti, deducibilità e detrazione
• Il pagamento di carburante in contanti non è consentito ai fini della detrazione dell’IVA e della deduzione del costo.
Modalità di pagamento per gli acquisti di carburante: casi particolari
Carte e buoni carburante
Il Provvedimento dell’Agenzia delle entrate individua le forme di pagamento qualificato ritenute idonee dal legislatore che trovano applicazione anche nelle ipotesi in cui, sulla scorta di specifici accordi, il pagamento avvenga in un momento diverso rispetto alla cessione.
Ciò accade, ad esempio, per le carte utilizzate nei contratti di “netting”, laddove il gestore dell’impianto di distribuzione si obbliga verso la società petrolifera a effettuare cessioni periodiche o continuative in favore dell’utente, il quale utilizza, per il prelievo, un sistema di tessere magnetiche rilasciate direttamente dalla società petrolifera.
Tale sistema è da considerarsi valido solo qualora i rapporti tra gestore dell’impianto di distribuzione e società petrolifera, nonché tra quest’ultima e l’utente, siano regolati con gli strumenti di pagamento “tracciabili” elencati nel Provvedimento n. 73203/2018.
Parimenti, restano validi i sistemi, comunque denominati, di carte (ricaricabili o meno), nonché di buoni, che consentono al cessionario l’acquisto esclusivo di carburanti con medesima aliquota IVA, quando la cessione/ricarica, documentata dalla fattura elettronica sia regolata con gli stessi strumenti di pagamento sopra richiamati.
Acquisto diretto da parte del dipendente
Sono ritenuti validi anche i pagamenti effettuati dal soggetto passivo d’imposta in via mediata, ma allo stesso riconducibili secondo una catena ininterrotta di corresponsioni con strumenti tracciabili.
Si pensi, ad esempio al rifornimento di benzina di un’autovettura aziendale che il dipendente effettua presso un distributore stradale durante una trasferta di lavoro.
Qualora il pagamento avvenga con carta di credito/debito/prepagata del dipendente e il relativo ammontare gli sia rimborsato, avvalendosi sempre di una delle modalità individuate dalla Legge (ad esempio, tramite bonifico bancario unitamente alla retribuzione), non vi è dubbio che la spesa è certamente riferibile al datore di lavoro e ne consentirà la deducibilità.
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