Con la presente vogliamo ricordare ai lavoratori domestici che la domanda per il bonus 200 euro è in scadenza.

L’indennità una tantum di 200 euro non è erogata in busta paga dal datore di lavoro domestico (il cliente del nostro Studio), ma dall’INPS su domanda dell’interessato da presentare entro il 30 settembre 2022.

La domanda può essere trasmessa direttamente online, accedendo alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”, raggiungibile dalla home page del sito web dell’Istituto www.inps.it, seguendo il percorso “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” e autenticandosi con SPID di livello 2 o superiore, Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o Carta nazionale dei servizi (CNS).

In alternativa, è possibile inviare la richiesta tramite il servizio di Contact Center Multicanale o attraverso il Patronato.

Nella domanda è necessario che vengano indicate le modalità di accredito avendo cura di scegliere tra le seguenti opzioni disponibili: codice IBAN (associato ad un conto intestato al richiedente l’indennità) per il bonifico bancario/postale, accredito su libretto postale o bonifico domiciliato o pagamento in contanti presso lo sportello delle Poste.

Lavoratori domestici e bonus 150 euro

Veniamo ora alle novità del decreto Aiuti ter pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 2022.

Il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, al comma 8 dell’articolo 19, dispone l’erogazione di una ulteriore tranche di aiuti di importo pari a 150 euro.

Beneficiaria dell’indennità è la stessa platea di lavoratori domestici destinatari dell’indennità di 200 euro del decreto Aiuti (articolo 32, comma 8, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50) ai quali l’INPS, stavolta d’ufficio e non più a domanda, erogherà un’indennità una tantum pari a 150 euro nel mese di novembre 2022.

Non è pertanto prevista, come invece è stabilito per le altre categorie di soggetti, una diversa soglia reddituale. L’erogazione è però subordinata alla condizione che i predetti lavoratori, già beneficiari dell’indennità del decreto Aiuti, abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro attivi al 24 settembre 2022, data di entrata in vigore del decreto Aiuti ter.

Restano valide infine le regole generali valevoli anche per il bonus 200 euro: l’indennità non concorre alla formazione del reddito, può essere corrisposta a ciascun soggetto avente diritto una sola volta ed è incompatibile con le altre prestazioni previste dall’articolo 19 e articolo 18 del decreto Aiuti ter.

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