Nuova Comunicazione Obbligatoria In Caso Di Avvio Di Lavoro Autonomo Occasionale
Con la modifica apportata dal Decreto Legge n. 146 del 2021 all’art. 14 del D.Lgs. n. 81 del 2008, è stata prevista la sospensione dell’attività imprenditoriale qualora il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti:
occupato senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro (lavoratori in “nero”), o inquadrato come “lavoratore autonomo occasionale in assenza delle condizioni richieste dalla normativa“.
Il riformulato articolo 14 stabilisce ora l’obbligo in capo al committente di segnalare preventivamente l’attività dei lavoratori autonomi occasionali all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio.
Pertanto l’avvio dell’attività dei suddetti lavoratori autonomi occasionali (per capirci quelli sinora gestiti con semplice ricevuta e ritenuta a titolo d’acconto del 20%) deve essere oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente.
Si applicano le modalità operative di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (quelle già note per i lavoratori a chiamata).
Oltre al rischio di sospensione dell’attività ed a quello della già note maxisanzioni per lavoro nero, in caso di violazione degli obblighi di comunicazione preventiva, si applica anche la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.
Con la nota protocollo n.29, pubblicata l’11 gennaio 2022, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce i primi chiarimenti sull’obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali.
La comunicazione dovrà avere i seguenti contenuti minimi, in assenza dei quali la comunicazione sarà considerata omessa:
- dati del committente e del prestatore;
- luogo della prestazione;
- sintetica descrizione dell’attività;
- data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio. Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione;
- ammontare del compenso qualora stabilito al momento dell’incarico.
Una comunicazione già trasmessa potrà essere annullata o i dati indicati potranno essere modificati in qualunque momento antecedente all’inizio dell’attività del prestatore.
Qui il testo integrale della Nota prot. n. 29 dell’ 11 gennaio 2022 Ispettorato Nazionale del Lavoro
Lo Studio presta consulenza ed assistenza nella redazione e trasmissione della nuova comunicazione.
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