Qui di seguito una sintesi dell’aiuto.

Il decreto Ristori prevede nuovo contributo a fondo perduto destinato agli operatori dei settori economici interessate dalle nuove restrizioni adottate dal Governo.

Il Dpcm del 25 ottobre contiene infatti le nuove linee guida che hanno portato a un mini lockdown: alcune attività sono state costrette a chiudere, altre a rimanere chiuse e altre ancora a lavorare seguendo un orario di apertura al pubblico limitato fino alle 18.00 (ma poi possono fare asporto o consegne a domicilio).

Le regole del Dpcm del 25 ottobre rimangono in vigore fino al 24 novembre. Per dare un sostegno alle attività commerciali coinvolte, il decreto Ristori ha previsto una serie di aiuti economici e fiscali: i contributi a fondo perduto di cui parliamo qui, la cancellazione della seconda rata IMU, il credito d’imposta per gli affitti commerciali e la sospensione del versamento dei contributi.

I beneficiari di queste misure sono i titolari di partita Iva attiva che svolgono attività prevalente nell’ambito dei settori economici contrassegnati dai codici ateco dell’allegato 1 del decreto Ristori.

L’elenco contiene anche la percentuale del contributo a fondo perduto riconosciuto alle attività. Ulteriori codici Ateco potranno essere individuati con decreto, purché tali settori siano stati direttamente pregiudicati dalle misure restrittive del DPCM 24 ottobre 2020.

Ecco un esempio, consideriamo un ristoratore con ricavi 2019 pari a 600.000 euro e un calo del fatturato relativo ad aprile 2020-2019 pari a 50.000 euro, il contributo riconosciuto dal DL Ristori sarà pari a 15.000 euro (dato dal 15% di 50.000= 7.500 “vecchio” contributo, moltiplicato per il coefficiente del 200% previsto per il codice ATECO 561011).

Qui di seguito la lista:

CODICE ATECO TIPOLOGIA %
493210 Trasporto con taxi 100
493220 Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimesse con conducente 100
561011 Ristorazione con somministrazione 200
561012 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole 200
561030 Gelaterie e pasticcerie 150
561041 Gelaterie e pasticcerie ambulanti 150
561042 Ristorazione ambulante 200
562100 Catering per eventi, banqueting 200
563000 Bar e altri esercizi simili senza cucina 150
591400 Attività di proiezione cinematografica 200
823000 Organizzazione di convegni e fiere 200
900400 Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche 200
931110 Gestione di stadi 200
931120 Gestione di piscine 200
931130 Gestione di impianti sportivi polivalenti 200
931190 Gestione di altri impianti sportivi nca 200
931200 Attività di club sportivi 200
931300 Gestione di palestre 200
931910 Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi 200
931999 Altre attività sportive nca 200
932100 Parchi di divertimento e parchi tematici 200
932910 Discoteche, sale da ballo night-club e simili 400
932930 Sale giochi e biliardi 200
932990 Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca 200
960410 Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali) 200
960420 Stabilimenti termali 200
960905 Organizzazione di feste e cerimonie 200
551000 Alberghi 150
552010 Villaggi turistici 150
552020 Ostelli della gioventù 150
552030 Rifugi di montagna 150
552040 Colonie marine e montane 150
552051 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence 150
552052 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole 150
553000 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte 150
559020 Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero 150
493901 Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano 200
773994 Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi 200
799011 Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento 200
799019 Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca 200
900101 Attività nel campo della recitazione 200
900109 Altre rappresentazioni artistiche 200
900201 Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli 200
900209 Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche 200
920009 Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo) 200
949920 Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby 200
949990 Attività di altre organizzazioni associative nca 200

 

Altre precisazioni:

  • Per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del DL n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che non abbiano restituito il ristoro, il contributo a fondo perduto è corrisposto dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo.
  • Il nuovo contributo a fondo perduto andrà “a tutti gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive”, senza limiti di fatturato (quindi anche a chi supera i 5 milioni di euro) e avrà un tetto massimo di 150mila euro (articolo 1, 8 comma).
  • Viene comunque garantito un importo minimo, che equivale al proprio coefficiente settoriale e un valore di 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro e per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
  • Restano fuori dalla possibilità di accedere al nuovo fondo perduto le partite IVA la cui attività sia stata avviata dal 25 ottobre 2020 o cessata alla stessa data.Il contributo spetterà anche a quelle attività avviate successivamente al 1° gennaio 2019 e in questo caso non si dovrà tener conto del calo del volume d’affari o di corrispettivi.
  • I titolari di ricavi superiori a 5 milioni di euro, esclusi dalla prima tranche di contributi previsti dall’articolo 25 del decreto Rilancio, così come chi non aveva presentato domanda pur avendone diritto, dovranno presentare la domanda ex novo.
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