Qui di seguito una sintesi dell’aiuto.
Il decreto Ristori prevede nuovo contributo a fondo perduto destinato agli operatori dei settori economici interessate dalle nuove restrizioni adottate dal Governo.
Il Dpcm del 25 ottobre contiene infatti le nuove linee guida che hanno portato a un mini lockdown: alcune attività sono state costrette a chiudere, altre a rimanere chiuse e altre ancora a lavorare seguendo un orario di apertura al pubblico limitato fino alle 18.00 (ma poi possono fare asporto o consegne a domicilio).
Le regole del Dpcm del 25 ottobre rimangono in vigore fino al 24 novembre. Per dare un sostegno alle attività commerciali coinvolte, il decreto Ristori ha previsto una serie di aiuti economici e fiscali: i contributi a fondo perduto di cui parliamo qui, la cancellazione della seconda rata IMU, il credito d’imposta per gli affitti commerciali e la sospensione del versamento dei contributi.
I beneficiari di queste misure sono i titolari di partita Iva attiva che svolgono attività prevalente nell’ambito dei settori economici contrassegnati dai codici ateco dell’allegato 1 del decreto Ristori.
L’elenco contiene anche la percentuale del contributo a fondo perduto riconosciuto alle attività. Ulteriori codici Ateco potranno essere individuati con decreto, purché tali settori siano stati direttamente pregiudicati dalle misure restrittive del DPCM 24 ottobre 2020.
Ecco un esempio, consideriamo un ristoratore con ricavi 2019 pari a 600.000 euro e un calo del fatturato relativo ad aprile 2020-2019 pari a 50.000 euro, il contributo riconosciuto dal DL Ristori sarà pari a 15.000 euro (dato dal 15% di 50.000= 7.500 “vecchio” contributo, moltiplicato per il coefficiente del 200% previsto per il codice ATECO 561011).
Qui di seguito la lista:
CODICE ATECO | TIPOLOGIA | % |
493210 | Trasporto con taxi | 100 |
493220 | Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimesse con conducente | 100 |
561011 | Ristorazione con somministrazione | 200 |
561012 | Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole | 200 |
561030 | Gelaterie e pasticcerie | 150 |
561041 | Gelaterie e pasticcerie ambulanti | 150 |
561042 | Ristorazione ambulante | 200 |
562100 | Catering per eventi, banqueting | 200 |
563000 | Bar e altri esercizi simili senza cucina | 150 |
591400 | Attività di proiezione cinematografica | 200 |
823000 | Organizzazione di convegni e fiere | 200 |
900400 | Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche | 200 |
931110 | Gestione di stadi | 200 |
931120 | Gestione di piscine | 200 |
931130 | Gestione di impianti sportivi polivalenti | 200 |
931190 | Gestione di altri impianti sportivi nca | 200 |
931200 | Attività di club sportivi | 200 |
931300 | Gestione di palestre | 200 |
931910 | Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi | 200 |
931999 | Altre attività sportive nca | 200 |
932100 | Parchi di divertimento e parchi tematici | 200 |
932910 | Discoteche, sale da ballo night-club e simili | 400 |
932930 | Sale giochi e biliardi | 200 |
932990 | Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca | 200 |
960410 | Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali) | 200 |
960420 | Stabilimenti termali | 200 |
960905 | Organizzazione di feste e cerimonie | 200 |
551000 | Alberghi | 150 |
552010 | Villaggi turistici | 150 |
552020 | Ostelli della gioventù | 150 |
552030 | Rifugi di montagna | 150 |
552040 | Colonie marine e montane | 150 |
552051 | Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence | 150 |
552052 | Attività di alloggio connesse alle aziende agricole | 150 |
553000 | Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte | 150 |
559020 | Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero | 150 |
493901 | Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano | 200 |
773994 | Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi | 200 |
799011 | Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento | 200 |
799019 | Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca | 200 |
900101 | Attività nel campo della recitazione | 200 |
900109 | Altre rappresentazioni artistiche | 200 |
900201 | Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli | 200 |
900209 | Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche | 200 |
920009 | Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo) | 200 |
949920 | Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby | 200 |
949990 | Attività di altre organizzazioni associative nca | 200 |
Altre precisazioni:
- Per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del DL n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che non abbiano restituito il ristoro, il contributo a fondo perduto è corrisposto dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo.
- Il nuovo contributo a fondo perduto andrà “a tutti gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive”, senza limiti di fatturato (quindi anche a chi supera i 5 milioni di euro) e avrà un tetto massimo di 150mila euro (articolo 1, 8 comma).
- Viene comunque garantito un importo minimo, che equivale al proprio coefficiente settoriale e un valore di 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro e per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
- Restano fuori dalla possibilità di accedere al nuovo fondo perduto le partite IVA la cui attività sia stata avviata dal 25 ottobre 2020 o cessata alla stessa data.Il contributo spetterà anche a quelle attività avviate successivamente al 1° gennaio 2019 e in questo caso non si dovrà tener conto del calo del volume d’affari o di corrispettivi.
- I titolari di ricavi superiori a 5 milioni di euro, esclusi dalla prima tranche di contributi previsti dall’articolo 25 del decreto Rilancio, così come chi non aveva presentato domanda pur avendone diritto, dovranno presentare la domanda ex novo.
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