Dal 1° gennaio riconoscimento esplicito del diritto alla reversibilità e ad altre provvidenze per i consulenti del lavoro mentre per notai, avvocati e commercialisti opera già l’estensione della legge Cirinnà

Le Casse professionali aprono alle unioni civili. Sia attraverso il loro riconoscimento esplicito, come nel caso di Enpacl, l’ente di previdenza dei consulenti del lavoro, che dal 1° gennaio 2020 – con l’entrata in vigore del nuovo regolamento di assistenza e previdenza – sancirà in modo esplicito la parificazione tra le persone dello stesso sesso unite civilmente e i coniugi per quanto riguarda, ad esempio, il diritto ad ottenere pensione di reversibilità e indennità erogate in condizioni di bisogno. Sia procedendo all’equiparazione in modo più o meno automatico, senza modificare i propri ordinamenti, come avviene, ad esempio, per le Casse di notai, avvocati e commercialisti.

La legge Cirinnà
Il riferimento normativo, per tutti, è la legge Cirinnà (legge 76/2016) che ha introdotto nell’ordinamento italiano le unioni civili e ne ha regolamentato il funzionamento, intervenendo anche sulla disciplina delle convivenze.

In particolare, il testo stabilisce – all’articolo 1, comma 20 – che qualsiasi disposizione contenuta in leggi, regolamenti, contratti collettivi (ad eccezione di Codice civile e normativa su adozioni o affidamento minori) che si riferisca al matrimonio o contenga le parole coniuge/coniugi (o termini equivalenti) «si estenda anche ad ognuna delle parti dell’unione civile».

L’allineamento alla legge da parte delle Casse dei professionisti – prendendo in considerazione gli enti previdenziali di avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro e notai – è però avvenuto (o sta avvenendo) in ordine sparso.

Consulenti del lavoro

In alcuni casi, come detto, si è deciso di intervenire sulle disposizioni vigenti. È quanto fatto da Enpacl, che ha “approfittato” della riforma complessiva per ritoccare anche l’articolo 20 del regolamento di previdenza e assistenza (in vigore dal 2020) : l’integrazione richiama espressamente la legge 76/2016, e prevede che: «Debba essere considerato coniuge», avente diritto a pensione a superstiti e provvidenze straordinarie, «anche la persona unita civilmente».

Per l’assistenza sanitaria integrativa, la polizza stipulata per gli iscritti può essere estesa, su base volontaria e a proprie spese – oltre che a coniugi e unioni civili -, anche ai familiari, compresi i conviventi.

Le altre categorie

Diversa l’interpretazione degli enti di previdenza di notai, commercialisti e avvocati. La Cassa del Notariato, infatti, ritiene «chiaro e inequivoco» quanto disposto della legge Cirinnà, la quale può avere diretta ed immediata applicazione, senza necessità di formale recepimento nei regolamenti dell’ente.

Riconoscimento automatico anche da parte della Cassa dei commercialisti: tra le misure che si applicano anche alle unioni civili tra persone dello stesso sesso, in misura uguale rispetto al matrimonio, ci sono – oltre alla pensione di reversibilità – interventi economici in caso di bisogno, contributi per assistenza domiciliare od ospitalità in case di riposo/istituti ricovero.

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