Legge di bilancio 2024
Di seguito si riepilogano le principali novità in materia fiscale e di agevolazioni, contenute nella legge di bilancio 2024 (tutti i riferimenti ai commi, sono compresi nell’art. 1 della Legge in oggetto).
- Locazioni brevi – Aumento dell’aliquota della cedolare secca al 26% (comma 63)
Viene elevata, dal 01/01/2024, l’aliquota della cedolare secca applicabile, su opzione, ai contratti di locazione breve; è comunque possibile mantenere l’aliquota ordinaria (21%) ma per un solo immobile destinato alla locazione breve e solo se tale unità immobiliare viene individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi.
- Interventi “edilizi” – Aumento della ritenuta sui bonifici “parlanti” (comma 88)
A decorrere dall’01.03.2024 la ritenuta di acconto che viene applicata sui bonifici per le detrazioni edilizie, salirà dall’8% all’11%. La disposizione riguarderà, quindi, i pagamenti per lavori agevolati con il superbonus, l’ecobonus, il sismabonus, il bonus casa “ristrutturazioni” 50%, il c.d. “bonus barriere architettoniche 75%”.
- Ritenuta sulle provvigioni percepite dagli agenti di assicurazione (comma 89)
Dall’1.4.2024, saranno soggette a ritenuta d’acconto anche le provvigioni percepite:
- dagli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione;
- dai mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva.
- Ruoli scaduti per importi superiori a 100.000 euro – Divieto di compensazione nel modello F24 (comma 94)
A decorrere dall’1.7.2024, si prevede un divieto, di compensazione orizzontale nel modello F24, in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, od accertamenti esecutivi, affidati agli agenti della riscossione, per importi complessivamente superiori a 100.000 euro (sommando quindi tutti i ruoli).
Il divieto opera se non ci sono provvedimenti di sospensione e perdura sino alla completa rimozione della violazione (cioè se non sono più dovuti pagamenti); di conseguenza, il divieto dovrebbe comunque permanere se il contribuente ha in essere un piano di dilazione rateale delle somme iscritte a ruolo, fino a che non abbia pagato tutte le rate.
Il divieto di compensazione nel modello F24 si applica in relazione a tutti i contribuenti (persone fisiche, società ed enti).
Ricordiamo a tale proposito, che l’Agenzia delle Entrate può sospendere, per 30 giorni, l’esecuzione del
modello F24 per verificare se sussistono profili di rischio in relazione alle compensazioni.
- Presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni – Estensione dell’obbligo di utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (commi 94/96)
Sempre con decorrenza 01.07.2024, viene ulteriormente esteso, in via generalizzata, l’obbligo di utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (“F24 on line”, “F24 web” o “F24 intermediari”) per la presentazione dei modelli F24 contenenti, in genere, compensazioni, a prescindere dalla condizione che il saldo finale sia di importo pari a zero, ovvero sia positivo.
In particolare si dispone l’obbligo di utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni di crediti maturati a titolo di contributi INPS e di premi INAIL.
Viene stabilito, quindi e in via generalizzata, che i versamenti sono effettuati esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni.
Decorrenza
Le nuove disposizioni si applicano, come detto, a decorrere dall’1.7.2024.
In relazione ai crediti INPS e INAIL viene però previsto che la decorrenza dell’efficacia, anche progressiva, delle nuove disposizioni e le relative modalità di attuazione, saranno definite con provvedimenti adottati d’intesa dall’Agenzia delle Entrate, dall’INPS e dall’INAIL.
- Compensazione nel modello F24 di crediti INPS e INAIL – Introduzione di un termine iniziale (commi 97/98)
Viene introdotto un termine iniziale per la compensazione nel modello F24 (sulle modalità di compensazione, vedi punto precedente) anche dei crediti INPS e INAIL.
Crediti INPS
La compensazione dei crediti di qualsiasi importo maturati a titolo di contributi nei confronti dell’INPS può
essere effettuata:
- dai datori di lavoro non agricoli:
– a partire dal 15° giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge o dal quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva;
– ovvero dalla data di notifica delle note di rettifica passive;
- dai datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola, a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge;
– dai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e commercianti e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata ex L. 335/95, a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge.
Crediti INAIL
La compensazione dei crediti di qualsiasi importo per premi ed accessori maturati nei confronti dell’INAIL può essere effettuata a condizione che il credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli archivi del predetto Istituto.
Decorrenza e disposizioni attuative
La decorrenza dell’efficacia, anche progressiva, delle suddette disposizioni (compensazione crediti INPS/INAIL) e le relative modalità di attuazione, saranno definite con provvedimenti adottati d’intesa dall’Agenzia delle Entrate, dall’INPS e dall’INAIL.
- Fringe benefit 2024 Aumento della soglia di esenzione (commi 16/17
Viene previsto l’incremento temporaneo7, per il 2024, della soglia di non imponibilità, per il dipendente, dei fringe benefit (costituiti di norma da beni e servizi, come buoni spesa, buoni carburante, ecc.) assegnati ai dipendenti. In particolare, la misura di tale soglia è elevata da 258,23 euro a:
a) € 1.000 per tutti i dipendenti;
b) € 2.000 per i soli lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico8 ex art. 12 co. 2 del TUIR.
In caso di superamento del limite, concorre a formare il reddito di lavoro dipendente, e quindi verrà tassato, l’intero importo (non solo l’eccedenza).
Rientrano nel suddetto limite, per tutti i dipendenti (con o senza figli), anche le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento:
– delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale;
– delle spese per l’affitto della prima casa ovvero degli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.
Si ricorda che:
– il limite di esenzione (€ 1.000 o € 2.000) vale per l’intero periodo d’imposta 2024 (non è quindi riferito
ai singoli rapporti di lavoro); va perciò verificato quanto il lavoratore abbia eventualmente già percepito
in precedenti rapporti di lavoro nello stesso anno;
– l’esenzione dalla tassazione per i dipendenti, nei citati limiti, non è condizionata dal requisito di
concessione dei benefit alla “generalità o categoria di dipendenti”.
Si segnala che non è stato prorogato per il 2024 il “bonus carburante” con un plafond specifico di € 200.
- Obbligo di assicurazione per rischi catastrofali per imprese residenti e stabili organizzazioni di imprese non residenti (commi 101/111)
Viene introdotto l’obbligo di stipulare un’assicurazione per la protezione da rischi catastrofali, entro il 31.12.2024, per le imprese tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ex art. 2188 c.c.:
– con sede legale in Italia;
– aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia.
L’obbligo non riguarda le imprese agricole (art. 2135 c.c.), per le quali opera il Fondo di cui all’art. 1 co. 515 ss. L. 234/2021.
La polizza copre i danni:
a) relativi ai beni individuati all’art. 2424 co. 1 c.c., sezione Attivo, voce B-II, n. 1, 2 e 3 (terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali);
b) direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale (sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni). Non rientrano nel perimetro di copertura eventi naturali diversi, quali i danni da grandine.
Se l’obbligo non è adempiuto, se ne deve tenere conto “nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche”, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.
Condizioni del contratto
Le compagnie assicurative devono applicare:
– un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15% del danno;
– premi proporzionali al rischio.
Le imprese di assicurazione possono offrire la copertura sia assumendo direttamente l’intero rischio, sia in coassicurazione, sia in forma consortile. Qualora le imprese di assicurazione rifiutino o eludano l’obbligo a contrarre, anche in caso di rinnovo, opera una sanzione da 100.000 a 500.000 euro.
Decreto attuativo
Un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) potrà stabilire ulteriori modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione in oggetto e aggiornare la percentuale massima di scoperto o franchigia a carico del contraente.
- Indicazione del CUP nelle fatture per acquisti soggetti ad agevolazioni pubbliche (comma 479) D.L. 13/2023 art. 5
A partire dal 1° giugno 2023 le fatture relative all’acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive, erogati a qualunque titolo e in qualunque forma da una Pubblica Amministrazione, anche per il tramite di altri soggetti pubblici o privati, o in qualsiasi modo ad essi riconducibili, devono contenere il Codice unico di progetto (CUP), riportato nell’atto di concessione o comunicato al momento di assegnazione dell’incentivo stesso ovvero al momento della richiesta dello stesso. In caso di fatture emesse prima della corretta attribuzione del codice unico di progetto (CUP), le amministrazioni pubbliche titolari delle misure, anche nell’ambito delle disposizioni che disciplinano il funzionamento delle medesime misure, impartiscono ai beneficiari le necessarie istruzioni per garantire la dimostrazione, anche attraverso idonei identificativi da riportare nella documentazione di spesa, ivi comprese le quietanze di pagamento, della correlazione tra la spesa sostenuta e il progetto finanziato con risorse pubbliche.
- Bonus asili nido (comma 177)
Il “bonus asili nido” è un contributo (pari ad un importo base di € 1.500) per il pagamento di rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati e di forme di assistenza domiciliare in favore di bambini con meno di 3 anni affetti da gravi patologie croniche. Tale importo base è incrementato di € 1.500 per i nuclei familiari in possesso di un ISEE minorenni fino a 25.000,00 euro e di € 1.000 per i nuclei familiari con
un ISEE minorenni da 25.001,00 euro fino a 40.000,0.
La nuova disposizione aumenta l’incremento del bonus in esame per i bambini nati a decorrere dall’1.1.2024 in nuclei familiari con un ISEE fino a 40.000 euro, nei quali sia già presente almeno un figlio di età inferiore ai 10 anni (c.d. “bonus secondo figlio”), a € 2.100,00.
Il bonus è erogato direttamente dall’INPS su domanda del genitore, via web tramite l’apposito servizio on line oppure tramite i Patronati.
- Esclusione dei titoli di Stato dal calcolo dell’ISEE (comma 183)
Ai fini della determinazione dell’ISEE, si dispone l’esclusione, fino al valore complessivo pari a € 50.000,00 euro, dei titoli di Stato e dei prodotti finanziari di raccolta del risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato. L’attuazione della nuova disposizione sarà efficace dopo l’aggiornamento del regolamento di cui al DPCM n.159/2013, quindi tutte le dichiarazioni sostitutive a fini Isee presentate a partire da gennaio 2024 dovranno continuare a comprendere, insieme al resto, anche i titoli di Stato e i prodotti finanziari con garanzia statale, fino all’aggiornamento predetto.
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