Come ridurre il costo del lavoro nel 2024

La corposa produzione normativa in materia di assunzioni agevolate e la relativa stratificazione dei provvedimenti ha reso particolarmente complesso il panorama delle opportunità offerte dalle diverse leggi, tutte contemporaneamente vigenti. Talvolta, in virtù di quanto sopra, sono suscettibili di applicazione in capo allo stesso soggetto, diverse forme di assunzioni agevolate, alternative tra loro, e la difficoltà può consistere proprio nello scegliere quella più opportuna, che a volte può non corrispondere a quella economicamente più conveniente. 

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Qui di seguito le principali caratteristiche di tutti gli incentivi alle assunzioni in essere per il 2024:

  • Assunzione di Giovani di età inferiore ai 30 anni con contratto a tempo indeterminato
    • Decontribuzione del al 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, fino ad un massimo di 3.000 euro, riparametrato e applicato su base mensile. Quindi, il massimale di decontribuzione mensile sarà di 250 euro;
    • il periodo di fruizione dell’incentivo è di massimo 36 mesi;
    • il lavoratore non deve essere mai stato occupato a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro, nel corso dell’intera vita lavorativa. Ad esclusione del fatto che il lavoratore non sia stato assunto precedentemente con un contratto di apprendistato professionalizzante, conclusosi prima della sua qualificazione;
    • Sono esclusi dall’agevolazione, i contratti di apprendistato, di lavoro intermittente, di lavoro domestico e qualora il giovane sia assunto con la qualifica di dirigente;
    • l’azienda non deve aver proceduto nei 6 mesi precedenti l’assunzione agevolata a licenziamenti individuali per GMO ovvero a licenziamenti collettivi, nella medesima unità produttiva a quella del lavoratore con l’agevolazione;
    • l’azienda non deve aver proceduto, nei 6 mesi successivi all’assunzione agevolata al licenziamento per GMO dello stesso lavoratore agevolato o di un altro lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva ed inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto con l’esonero.

 

  • Assunzione di Donne svantaggiate
    • L’assunzione di donne svantaggiate consente la riduzione in misura pari al 50% dei contributi a carico dei datori di lavoro privati e si applica anche ai premi assicurativi dovuti all’Inail;
    • La durata della riduzione è di dodici mesi nel caso di contratto a tempo determinato e di diciotto mesi se l’assunzione è a tempo indeterminato;
    • l’assunzione deve comportare un incremento occupazionale secondo quanto previsto dall’articolo 2, punto 32 del regolamento (v. circ. Inps n. 32/2021);
    • l’impresa non deve essere in difficoltà (art. 2, punto 32 del regolamento);
    • il beneficiario non deve rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che lo Stato (cd. clausola Deggendorf).
    • le donne svantaggiate soddisfano alternativamente le seguenti condizioni:
      • almeno 50 anni di età, residenti ovunque ed essere disoccupate da oltre 12 mesi ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. n. 150/2015;
      • qualsiasi età; residenti nelle aree ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali Ue (v. Carta degli aiuti di Stato a  finalità regionale Comunicazione C(2021) 8655 final 2.12.2021  Ce; 1ª modifica v. Com. C(2022) 1545 final 18.3.2022; 2ª modifica v. Com. C(2023) 1393 final 19.6.2023) ed essere prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.
      • qualsiasi età; residenti ovunque ed essere occupate in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo – donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo – donna in tutti i settori economici (per l’anno 2024 D.M. 20.11.2023) ed essere prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
      • qualsiasi età; residenti ovunque ed Essere prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi (D.M. 17.10.2017).

 

  • Assunzione di Donne vittime di violenza
    • Per i datori di lavoro privati è previsto, nel triennio 2024-2026, un esonero contributivo per chi assume donne vittime di violenza, Donne Lavoratrici disoccupate, che sono beneficiarie di aiuti erogati dal Fondo per il reddito di libertà per le vittime di violenza (art. 105-bis del D.L. n. 34/2020);
    • potranno fruire dell’agevolazione anche le donne che hanno fruito di aiuti a carico del Fondo nel corso del 2023;
    • L’agevolazione consiste nell’esonero del 100% dei contributi previdenziali, nel limite massimo di 8.000 euro annui, riparametrato su base mensile (666,66 euro massimo). Tale esonero non avrà alcun rifesso negativo sulla futura pensione della lavoratrice;
    • L’esonero sarà di:
      • 24 mesi se il contratto è a Tempo Indeterminato (tempo pieno o part-time), anche con contratto di apprendistato professionalizzante;
      • 12 mesi se il contratto è a tempo determinato (tempo pieno o part-time);
      • 18 mesi in caso di trasformazione a tempo indeterminato (tempo pieno o part-time);
        il calcolo avviene dalla data di assunzione a tempo determinato.
    • Il beneficio è considerato un aiuto di Stato e come tale rientra nel “de minimis” (300.000 euro per 3 esercizi finanziari);
    •  Non occorre l’autorizzazione della Commissione Europea.

 

  • Assunzione di Beneficiari Assegno di inclusione e Supporto formazione lavoro
    • Dal 1° gennaio 2024 è previsto un incentivo in caso di assunzione di beneficiari dell’assegno di inclusione e del supporto per la formazione e il lavoro;
    • Le tipologie di contratto stipulabili sono:
      • contratto subordinato a tempo indeterminato (pieno o parziale);
      • contratto di apprendistato professionalizzante
        contratto subordinato a tempo determinato (pieno o parziale), anche stagionale;
      • trasformazione da contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato (nel limite massimo di durata sono inclusi anche i mesi agevolati con contratto a termine).
    • L’esonero, di durata massima di 12 mesi, dipende dalla tipologia contrattuale utilizzata:
      • assunzione con contratto a tempo indeterminato: sgravio del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche;
      • assunzione con contratto a tempo determinato: sgravio del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 4.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
    • L’incentivo è riconosciuto esclusivamente al datore di lavoro:
      • che inserisce l’offerta di lavoro nel sistema informativo SIISL;
      • che sia in possesso del DURC;
      • che rispetti il CCNL e gli eventuali contratti territoriali e aziendali sottoscritti;
      • che sia in regola con il collocamento dei disabili, previsto dall’art. 3 della legge n. 68/1999 (fatta salva l’ipotesi di assunzione di beneficiario dell’Assegno di inclusione iscritto alle liste presso il collocamento obbligatorio).
    • Il lavoratore assunto con l’incentivo non potrà essere licenziato nei 24 mesi successivi all’assunzione, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo. In caso di licenziamento al di fuori dei casi prospettati, il datore di lavoro dovrà restituire l’incentivo fruito, maggiorato delle sanzioni civili;
    • L’incentivo è concesso nei limiti previsti dagli aiuti “de minimis”.

 

  • Assunzione di Over 50
    • Per i datori di lavoro del settore privato che assumono soggetti con almeno cinquant’anni di età, disoccupati da almeno 12 mesi, è previsto un esonero contributivo pari al 50% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali;
    • La durata dell’esonero:
      • 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato;
      • 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato;
      • 18 mesi cumulativi totali in caso di trasformazione del rapporto di lavoro da termine ad indeterminato.
    • Sono esclusi i rapporti di lavoro domestico ed i contratti di lavoro intermittente;
    • L’assunzione deve determinare un incremento occupazionale netto;
    • L’agevolazione è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

 

  • Assunzione di Persone con disabilità
    • Per i datori di lavoro del settore privato che assumono soggetti disabili pur non essendone tenuti per legge, ricevono un incentivo di tipo economico, rapportato alla retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali, che varia in funzione del grado e della tipologia di riduzione della capacità lavorativa del soggetto assunto;
    • L’agevolazione dipende, altresì, dalla tipologia contrattuale utilizzata:
      • contratto a tempo indeterminato
        • 70% della retribuzione mensile lorda, per un periodo di 36 mesi, in caso di assunzione di disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o con minorazioni ricomprese tra la 1a e la 3a categoria di cui alle tabelle allegate al DPR n.915/781;
        • 35% della retribuzione mensile lorda, per un periodo di 36 mesi, in caso di assunzione di disabili con riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% o con minorazioni ricomprese tra la 4a e la 6a categoria di cui alle tabelle allegate al DPR n. 915/78;
        • 70% della retribuzione mensile lorda, per un periodo di 60 mesi, in caso di assunzione di disabili intellettivi e psichici con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%;
      • contratto a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi
        • 70% della retribuzione mensile lorda, per un periodo di 60 mesi, in caso di assunzione di disabili intellettivi e psichici con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%;

 

  • Incremento occupazionale Super-deduzione
    • Per il solo anno 2024 è prevista una maggiorazione del costo ammesso in deduzione, in relazione alle nuove assunzioni effettuate nel 2024;
    • Si deve trattare di Assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
    • Si deve trattare di:
      • imprese (comprese le imprese familiari e le società di persone);
      • esercenti arti e professioni che svolgono attività di lavoro autonomo.
    • L’agevolazione spetta solo ai datori di lavoro che hanno esercitato l’attività per tutto il periodo d’imposta 2023 (365 giorni);
    • L’agevolazione non spetta alle società e agli enti:
      • in liquidazione ordinaria;
      • assoggettati a liquidazione giudiziale (fallimento);
      • assoggettati agli altri istituti liquidatori relativi alla crisi d’impresa (es. liquidazione coatta amministrativa, amministrazione delle grandi imprese, concordato preventivo, etc.).
    • Il beneficio (20% di maggiorazione del costo ammesso in deduzione) potrà essere applicato solo in presenza di un duplice requisito:
      • incremento occupazionale nel 2024:
        • il numero dei dipendenti a tempo indeterminato, alla fine del periodo d’imposta 2024, dovrà essere superiore al numero dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel 2023;
        • la verifica dell’incremento occupazionale dovrà essere effettuata coinvolgendo anche le società controllate e collegate (art. 2359 c.c.) o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto (concetto di impresa unica, Regolamento UE n. 2023/2831);
        • nel numero dei dipendenti assunti a tempo indeterminato rientrano anche i lavoratori trasformati da un contratto a termine e gli assunti con rapporto di apprendistato;
        • nel computo degli assunti, i lavoratori a part-time dovranno essere conteggiati in proporzione all’orario svolto, rapportato al tempo pieno.
      • aumento del costo del lavoro nel 2024:
        • È prevista una ulteriore maggiorazione (+10%) qualora l’assunzione sia fatta nei confronti di una delle categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela:
          • lavoratori svantaggiati o con disabilità;
          • donne di qualsiasi età con almeno 2 figli di età minore di 18 anni;
          • donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi residenti in Regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea;
          • donne vittime di violenza, inserite nei percorsi di protezione debitamente certificati dai centri antiviolenza, da cui ne è derivata la deformazione o lo sfregio permanente del viso accertato dalle competenti commissioni mediche di verifica;
          • giovani ammessi agli incentivi all’occupazione giovanile;
          • lavoratori con sede di lavoro situata in Regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75% della media EU27 o comunque compreso tra il 75% e il 90%, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale;
          • ex percettori Reddito di cittadinanza che non hanno i requisiti per l’accesso all’Assegno di inclusione.
    • Il 20% di maggiorazione si applica al minore importo tra:
      • il costo dei neo assunti sostenuto nel 2024;
      • l’incremento complessivo del costo del personale dipendente (B.9 Conto economico) rispetto a quello relativo all’esercizio 2023.
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