I compensi della guardia medica rientrano tra i redditi di lavoro autonomo.
Un contribuente che svolge l’attività di guardia medica (sostituto medico in continuità assistenziale) ha presentato un interpello domandando all’Agenzia delle Entrate quale sia la misura della ritenuta d’acconto applicabile sui compensi erogati dall’ASL per lo svolgimento dell’attività professionale, tenuto conto che sorge anche un’incertezza sull’esatta collocazione tra le categorie reddituali dei proventi professionali percepiti.
L’amministrazione finanziaria, con la pubblicazione della Risoluzione 41 ed al termine di un percorso logico sulla corretta classificazione in termini reddituali del provento percepito, ha stabilito che la guardia medica è obbligata all’apertura della Partita Iva ed all’emissione della fattura nei confronti dell’Azienda sanitaria, nonchè a dichiarare tra il compenso percepito tra i redditi di lavoro autonomo ex art. 53 del Tuir, con la conseguente applicazione sullo stesso della ritenuta d’acconto ex art. 25 DPR 600/73, salvo, però, non poter usufruire della possibilità, qualora in possesso dei requisiti, di accedere al regime forfetario (non applicazione della ritenuta).
Tutto ciò trova spiegazione seguendo il seguente percorso:
- l’art. 53, comma 1 definisce i redditi di lavoro autonomo “quelli che derivano dall’esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni si intende l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI, compreso l’esercizio in forma associata di cui alla lett. c) del comma 3 dell’art. 5.”;
- l’Iva si applica “…sulle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell’esercizio di imprese o nell’esercizio di arti e professioni”
- per esercizio di arti e professioni s’intende “l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo da parte di persone fisiche“;
- l’iscrizione ad un Albo professionale rende implicita l’intenzione da parte dell’istante di svolgere l’attività non in modo occasionale (art. 67, comma 1, TUir) ma in modo abituale
Social