Informazioni in pillole

Si rammenta ai gentili clienti che la Legge di bilancio 2018 ha introdotto alcune importanti novità nell’ambito delle modalità di pagamento e documentazione delle spese per l’acquisto del carburante. In particolare, ha disposto:

  1. con decorrenza dal 1° luglio 2018, l’obbligo di effettuare il pagamento di tali spese con mezzi tracciabili, sia ai fini della deduzione del costo sia ai fini della detrazione dell’Iva;
  2. con decorrenza dal 1° gennaio 2019, l’abrogazione della scheda carburante come conseguenza dell’introduzione dell’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica (obbligo, previsto, anche per i distributori di carburante nel caso di cessioni di benzina verso soggetti passivi Iva).

Le modalità di pagamento considerate idonee dall’Agenzia sono le seguenti:

  • mezzi di pagamento elettronici (D.Lgs. 82/2005, art. 5) tra cui, a titolo esemplificativo:

– le carte di debito,

– le carte di credito,

– le carte prepagate,

– l’addebito diretto,

– il bonifico bancario o postale,

– il bollettino postale,

– altri strumenti di pagamento elettronico che consentano l’addebito in conto corrente,

  • assegni (circolari e non circolari), bancari e postali; • vaglia cambiari, disciplinati dal RD 21.12.33 n. 1736; • vaglia postali, disciplinati dal DPR 14.3.2001 n. 144. Sono considerate modalità di pagamento idonee a garantire la tracciabilità, anche:
  • le carte utilizzate nei contratti di netting, con pagamento elettronico;

• le carte carburante e i buoni carburante, con pagamento elettronico

Condividi sui social