Entro il mese di dicembre i datori di lavoro sono chiamati a procedere alle assunzioni o alla stabilizzazione dei contratti in essere per non perdere le opportunità di risparmio contributivo (a seconda dei casi, parziale o totale) concesse dal legislatore. Si tratta, in particolare:

  • dell’Incentivo IoLavoro, disciplinato dal decreto direttoriale Anpal n. 52/2020, successivamente modificato dal decreto direttoriale n. 66 del 21 febbraio 2020;
  • esonero contributivo previsto dagli artt. 6 e 7 del D.L. 104/2020.

 

BONUS IOLAVORO

L’incentivo consiste in una riduzione contributiva per 12 mensilità e per un importo massimo complessivo (su base annua) di 8.060,00 euro, riparametrato su base mensile nella misura pari a 671,66 euro (8.060,00:12) a partire dalla data di assunzione/trasformazione a tempo indeterminato.

IO Lavoro è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, che assumono lavoratori

disoccupati nel periodo tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020, sull’intero territorio nazionale e nei limiti delle risorse stanziate per la Regione dove è ubicata la sede di lavoro per la quale viene effettuata l’assunzione/trasformazione a tempo indeterminato, indipendentemente dalla residenza del lavoratore.

I lavoratori, oggetto dello sgravio, devono essere disoccupati e non devono aver avuto un precedente rapporto di lavoro negli ultimi 6 mesi con lo stesso datore di lavoro, fatta eccezione per le ipotesi di trasformazione di un  precedente rapporto di lavoro a tempo determinato in un rapporto a tempo indeterminato, devono, inoltre, avere i seguenti requisiti:

  • avere un’età compresa tra i 16 e i 24 anni;
  • avere più di 25 anni ma privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.

I contratti di lavoro incentivati sono:

  • lavoro subordinato a tempo indeterminato sia a tempo pieno che part time (anche a scopo di somministrazione);
  • apprendistato professionalizzante;
  • trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a tempo determinato;

 

ESONERO CONTRIBUTIVO PREVISTO DAL D.L. 104/2020 ARTT. 6 E 7

Il D.L. 105/2020 ha previsto l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, effettuate a decorrere dal 15 agosto 2020 e sino al 31 dicembre 2020, di lavoratori, con esclusione dei contratti di apprendistato e di lavoro domestico.

L’incentivo consiste in un esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali, per una durata massima di 6 mesi, a carico del datore di lavoro, ad eccezione del settore agricolo, per le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, effettuate nel periodo intercorrente tra 15 agosto 2020 (data di entrata in vigore del decreto) e sino al 31 dicembre 2020, di lavoratori che non abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all’assunzione presso il medesimo datore di lavoro.

Ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del decreto-legge in esame, l’esonero contributivo viene esteso alle assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, effettuate nel periodo ricompreso tra il 15 agosto 2020 e il 31 dicembre 2020.

La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 671,66 euro (€ 8.060,00/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 21,66 euro (€ 671,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

Possono usufruire dell’esonero contributivo tutti i datori di lavoro del settore privato, anche non imprenditori, ad eccezione del settore agricolo.

I lavoratori destinatari dell’esonero contributivo sono: tutti i lavoratori, che non abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all’assunzione presso il medesimo datore di lavoro, assunti, a decorrere dal 15 agosto 2020 e sino al 31 dicembre 2020, a tempo indeterminato, sia part time che full time, anche se in somministrazione.

Sono invece esclusi dal beneficio, i lavoratori assunti con contratto di lavoro:

  • intermittente o a chiamata;
  • apprendistato (qualsiasi tipologia);
  • domestico;
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