Le Comunicazioni telematiche per poter accedere al credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e  al credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione potranno essere presentate rispettivamente entro il 30 novembre 2020 ed entro il 7 settembre 2020 direttamente dal Cliente o da un intermediario abilitato (il ns. Studio) conferendo apposita delega.

Qualora decidiate di avvalerVi dei servizi del ns. Studio, dovrete comunicarci le spese di adeguamento e di sanificazione (meglio specificate di seguito) sostenute e da sostenere fino al 31 dicembre 2020

SOGGETTI INTERESSATI:

  • Il credito adeguamento spetta ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni in luoghi aperti al pubblico, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore;
  • Il credito sanificazione spetta ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

 

OGGETTO DEL CREDITO DI IMPOSTA:

  • Il credito adeguamento spetta per le spese sostenute in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID19, ivi compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l’acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti;
  •  Il credito sanificazione spetta in relazione alle spese sostenute per:

a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;

b) l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;

c) l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;

d) l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;

e) l’acquisto di dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

AMMONTARE DEL CREDITO DI IMPOSTA

Il credito di imposta, in estrema sintesi, è pari al 60% delle spese sostenute e si utilizza in compensazione come meglio specificato all’indirizzo:

Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei DPI – La comunicazione entro il 7 settembre 2020

 

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