Detrazioni fiscali 2020, l’Agenzia delle Entrate torna sull’obbligo di tracciabilità delle spese e sui documenti necessari, da conservare ed esibire. Le novità e le nuove istruzioni nella risposta all’interpello n. 230 del 29 luglio.

Con la risposta all’interpello n. 230 del 29 luglio 2020 l’Agenzia delle Entrate torna sulle nuove regole in vigore dal 1° gennaio per la fruizione delle detrazioni fiscali del 19%.

La Legge di Bilancio 2020 ha introdotto l’obbligo di pagare con mezzi tracciabili, comunemente carte o bancomat, per accedere alle detrazioni fiscali. Si può beneficiare delle detrazioni Irpef anche se il pagamento è effettuato tramite App (come Paypall o Satispay), a patto che garantiscano la tracciabilità.

Questo è quanto chiarito con la risposta all’interpello del 29 luglio 2020, che si sofferma sui documenti da conservare: servirà predisporre ed esibire in caso di controlli l’estratto del conto corrente e, qualora non siano presenti le informazioni di dettaglio sul pagamento sostenuto, anche la copia delle ricevute relative ai versamenti effettuati.

L’obbligo di pagare con mezzi tracciabili e digitali non esonera dal conservare le copie cartacee dei documenti di spesa sulle spese sostenute dal 2020 e da portare in detrazione fiscale.

Giusto a titolo d’esempio, devono essere pagate con strumenti tracciabili, le spese sanitarie, comprese quelle per familiari non a carico affetti da patologie esenti o per disabili, per veicoli per disabili, per l’acquisto di cani guida, gli interessi per mutui ipotecari, le spese di istruzione, quelle funebri, per attività sportive praticate da ragazzi, per asili nido, per assicurazioni, le spese immobiliari e molte altre ancora, anche se non elencate nell’art. 15 del TUIR.

Si ricorda che continuano ad essere considerate detraibili seppur pagate in contanti:

  • le spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici;
  • le spese per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al SSN.

Inoltre, non sono richiamate dal testo della norma e quindi non sono assoggettate all’obbligo ivi previsto:

  • le spese che danno diritto ad una percentuale di detrazione diversa dal 19%;
  • le spese deducibili.

Per molti di questi oneri, tuttavia, l’esclusione del beneficio fiscale in caso di pagamento in contanti era già prevista da testi di legge precedenti o dalle stesse Circolari dell’Agenzia delle entrate.

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