Gli articoli 120 e 125 del D.L. 34 del 19/5/2020, decreto rilancio, hanno introdotto due diversi crediti d’imposta per agevolare le spese affrontate a causa dell’epidemia da Covid-19: il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro ed il credito d’imposta per le spese di sanificazione e quelle derivanti all’acquisto di dispositivi di protezione.

Si tratta di due diverse agevolazioni fiscali, con regole diverse una dall’altra.

In data 10 luglio 2020 è stato emanato il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate protocollo n. 259854/2020, necessario per definire i criteri e le modalità di applicazione e fruizione dei due crediti d’imposta.

 

Spese di sanificazione e acquisto di dispositivi di protezione – art. 125 DL 34

E’ riconosciuto ai contribuenti un credito d’imposta in base alle spese sostenute nel 2020; tetto massimo di spese agevolabili euro 80.000. Della misura del credito ne parliamo qui sotto.

Rientrano tra le spese agevolabili gli interventi necessari per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonchè per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la  salute dei lavoratori e degli utenti.

Il comma 2 dell’art. 125 individua quali spese sono ammissibili al credito d’imposta:

  1. la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
  2. l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
  3. acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
  4. l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di  cui alla lettera b), quali termometri, termoscanner, tappeti e  vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai  requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
  5. l’acquisto di dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

 

Tempi e modalità della richiesta del credito d’imposta sanificazione

Al fine di ottenere il credito d’imposta i contribuenti dovranno fare richiesta all’agenzia entrate, con le consuete modalità telematiche, direttamente oppure tramite un commercialista o altro intermediario abilitato.

La Comunicazione potrà essere inoltrata a partire dal prossimo 20/7/2020 e fino al termine (breve) del 7/9/2020.

 

Soggetti agevolabili

Soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

 

Misura del credito d’imposta, non è certo che sia il 60%

Diversamente da quanto tanti credono il credito d’imposta sanificazione e acquisto dispositivi potrebbe non essere il 60%!!

Per sapere quanto sarà occorre attendere un prossimo provvedimento, da emanare entro l’11 settembre 2020, che determinerà la percentuale applicabile.

E come viene determinata?

L’agenzia entrate la calcolerà in base all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti, in  rapporto a quanto il Governo ha stanziato per l’erogazione di questa agevolazione, 200 milioni di euro.

Nel solo caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti a livello nazionale risulti inferiore ai 200milioni di euro stanziati il credito d’imposta potrà essere del 60%. altrimenti sarà di una percentuale proporzionalmente inferiore.

 

Utilizzo del credito d’imposta

I contribuenti che hanno diritto all’agevolazione fiscale potranno compensare il proprio credito nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai  sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il  credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP.

Solo con F24 in via telematica. Ad oggi mancano i codici tributo da utilizzare.

 

Da quando?

L’utilizzo in compensazione potrà avvenire a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento suddetto, che determinerà definitivamente la percentuale del credito d’imposta.

 

Cessione del credito d’imposta

Il credito maturato potrà anche essere ceduto a terzi, soprattutto se il contribuente non è “capiente”, non prevede di avere imposte o contributi sufficienti da recuperare.
In merito alla cessione a terzi del credito d’imposta il Provvedimento n. 259854/2020, integra le disposizioni dell’art. 122 del DL 34/2020.

A partire dall’1/10/2020 e fino al 31/12/2021 chi ha diritto al credito d’imposta può optare per la sua cessione, anche parziale, ad altri soggetti.

Quali? Ad esempio eventuali fornitori o clienti disposti ad acquisire il credito oppure le banche o altri intermediari finanziari.

L’opzione va comunicata all’Agenzia attraverso il suo sito internet, le modalità verranno rese note; anche il cessionario, chi acquisisce il credito, deve comunicare con le stesse modalità, la sua accettazione.

Chi acquisisce il credito può a sua volta rivenderlo ad altri e comunque occorre utilizzarlo entro il 31/12/2021 perché altrimenti dopo sarà perso, non utilizzabile e nemmeno rimborsabile.

 

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