Contributi a fondo perduto, Istanza solo telematica dal 15 giugno.  Ci sarà tempo fino al 13 di agosto e fino al 24 per gli eredi che continuano l’attività.

L’agenzia delle Entrate dà il via alla corsa per le domande al fondo perduto previsto dal decreto Rilancio, con un minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e 2mila euro per le società.

Il canale si aprirà nel pomeriggio di lunedì 15 giugno e si chiuderà il 13 agosto. Ci sarà più tempo, invece, nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che continua l’attività per conto del soggetto deceduto: l’istanza può essere presentata a partire dal 25 giugno e non oltre il 24 agosto.

 

Imprese, partite Iva e agricoltori

Il contributo a fondo perduto può essere richiesto da imprese, partite Iva o dai titolari di reddito agrario, a patto che siano in attività alla data di presentazione dell’istanza per l’ottenimento del contributo.

Sono, invece, esclusi i soggetti la cui attività risulta cessata nella data di presentazione della domanda, i soggetti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (le cosiddette casse previdenziali), gli intermediari finanziari e le società di partecipazione, i soggetti che fruiscono del bonus professionisti e del bonus lavoratori dello spettacolo introdotti dal decreto Cura Italia (Dl 18/2020) e gli enti pubblici.

 

Il limite a ricavi o compensi e il calo di fatturato

Sono due i requisiti, come ricorda anche la guida predisposta dalle Entrate, per accedere al contributo.

  • Ricavi o compensi 2019. I ricavi o compensi 2019 non devono essere superiori a 5 milioni di euro.
  • Il calo di fatturato e corrispettivi. L’importo del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 deve essere inferiore ai due terzi di quello del mese di aprile 2019.

 

Le eccezioni

Le eccezioni al requisito del calo del fatturato sono previste per chi ha avviato l’attività dal 1° gennaio 2019 (il contributo spetta allora a prescindere dal calo del fatturato) e per gli operatori con domicilio fiscale o sede operativa situati nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi (sisma, alluvione, crollo strutturale) ancora in emergenza al 31 gennaio 2020 quando è scattato lo stato di emergenza per il coronavirus.

 

Il contributo spettante

Alla differenza fra il fatturato e i corrispettivi del mese di aprile 2020 e il valore corrispondente del mese di aprile 2019 si applica una specifica percentuale in relazione all’ammontare di ricavi e compensi:

  • 20% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 non superano la soglia di 400mila euro;
  • 15% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 non superano la soglia di 1 milione di euro;
  • 10% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 non superano la soglia di 5 milioni di euro.

In ogni caso il contributo non può essere inferiore a mille euro per le persone fisiche e a 2mila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Qui potrai scaricare la guida integrale dell’Agenzia delle Entrate

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