SINTESI DPCM del 26 aprile 2020

FASE DUE: SE AMI L’ITALIA MANTIENI LE DISTANZE

Dal 4 al 17 maggio saranno in vigore le seguenti misure:

  • gli spostamenti tra una regione e l’altra sono consentiti solo se motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute, mentre all’interno della stessa regione e comune oltre che per i motivi citati sarà permesso muoversi anche per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento e vengano utilizzate le mascherine
  • rimane vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati e sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting, le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, compresi quelli culturali, ludici, sportivi, religiosi e fieristici, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, quali feste pubbliche e private, anche nelle abitazioni private, eventi di qualunque tipologia, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi; in questi luoghi è sospesa ogni attività
  • l’accesso ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso divieto di ogni forma di assembramento nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare il rispetto di queste misure; le aree attrezzate per il gioco dei bambini rimangono chiuse
  • non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; è consentito svolgere individualmente, o con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività
  • sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati; allo scopo di consentire la graduale ripresa delle attività sportive, le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dalle rispettive federazioni, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse, per gli atleti di discipline sportive individuali
  • l’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure per evitare assembramenti e garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro; sono sospese le cerimonie civili e religiose; sono consentite le cerimonie funebri con l’esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all’aperto, indossando mascherine e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro
  • rimangono sospesi i servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza
  • rimangono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità e quelle già consentite dai precedenti decreti;  resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi; gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato
  • rimangono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, compresi quelli posti all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri e di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade
  • rimangono sospese le attività inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti), eccetto lavanderie e pompe funebri
  • restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le relative filiere, le attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgicilibrerie e cartolibrerie, rivendite di abbigliamento per bambini e neonati, esercizi specializzati di computer, rivendite di periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica audio e video ed elettrodomestici, attività specializzate per prodotti medicali e ortopedici, commercio di materiale per ottica e fotografia, commercio per mezzo di distributori automatici, per corrispondenza, via Internet, televisione, radio, telefono (per i call center attività solo “in entrata”), attività commerciali di saponi, detersivi, prodotti per l’igiene personale, la lucidatura e affini, articoli di profumeria, combustibile per riscaldamento e altri prodotti per la casa, articoli per animali domestici, ferramente, attività di produzione di fertilizzanti e prodotti chimici per l’agricoltura

Le imprese che riprendono la loro attività a partire dal 4 maggio possono svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura a partire dal 27 aprile.

Scarica qui il decreto con tutti gli allegati (pdf)

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