Il Decreto Cura Italia prevede, all’articolo 65, un’agevolazione (il cosiddetto bonus affitti per negozi e botteghe) in favore dei lavoratori autonomi (negozianti, commercianti, artigiani ecc.) costretti a chiudere le attività per rispettare le misure restrittive volte a limitare il contagio da Covid-19. Non si tratta di una sospensione dei pagamenti dell’affitto bensì di un credito di imposta pari al 60% del canone di locazione versato o da versare. Non potrà beneficiare della misura chi non sia stato costretto ad interrompere l’attività commerciale.

Il credito d’imposta 60% su affitti è previsto unicamente per le locazioni di natura commerciale categoria C1. Dell’agevolazione potranno, pertanto, avvalersi solo botteghe e negozi e non anche uffici (categoria A/10) e laboratori per arti e mestieri (categoria C/3). Non può essere esteso, a favore di chi ha perso il lavoro, per gli affitti relativi agli immobili di abitazione. Il bonus locazioni commerciali ha validità per il mese di marzo. Dovremo attendere nuovi provvedimenti per capire cosa succederà nei prossimi mesi. si parla ad esempio di estendere il bonus anche agli affitti di professionisti e alla locazione dei capannoni.

Il bonus locazioni non spetta pertanto per le attività ritenute essenziali e che, in questi giorni, stanno svolgendo regolarmente la propria attività (farmacie, parafarmacie, alimentari, tabaccai ecc.).

 

Bonus locazioni solo dopo il pagamento dell’affitto

Come spiega l’Agenzia delle Entrate con Circolare n. 8/E del 3 aprile il credito può essere usato solo dopo l’effettivo pagamento del canone. Pertanto non si potrà usare il bonus in compensazione se prima non si è provveduto al pagamento del canone di locazione relativo al mese di marzo.

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